Digesto giurisprudenziale in materia di regime delle distanze in edilizia, con particolare attenzione alla applicazione del d.m. 1444/1968, art. 9, aggiornato al 16 settembre 2019.
T.A.R. Lombardia, Brescia, 3 gennaio 2019, n. 5
L'articolo esamina una delle previsioni sanzionatorie della legge Stanca sull'accessibilità dei siti internet (l. 9.1.2004 n. 4), e precisamente l'art. 9, secondo il quale il dirigente che non osserva le disposizioni in essa contenute si espone alla sanzione della responsabilità dirigenziale. In ragione del contenuto della legge, la responsabilità del dirigente è tuttavia limitata ad alcuni aspetti formali e non riguarda l'accessibilità in sé dei siti internet delle Pubbliche amministrazioni.
Perequazione e compensazione assunte a regola urbanistica marcano ancora di più, se possibile, l'assunto secondo il quale è la comunità, nel senso più ampio, che si deve far carico delle diseguaglianze potenzialmente derivanti dalla pianificazione territoriale secondo il modello delineato dalla legge urbanistica e non la Pubblica Amministrazione in sé, entità sempre più marcatamente distinta dalla somma dei suoi individui e segnatamente laica nel senso della indipendenza dalle tensioni morali degli stessi.
Pur non contenendo un obbligo espresso di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, la legge Stanca - legge 9.1.2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" - prevede un sistema di riscontro dell'accessibilità o, meglio, del rispetto dei requisiti tecnici fissati tramite l'art. 11. Ciò avviene attraverso una ripartizione dei compiti di verifica e di vigilanza tramite enti e procedure determinati, descritti parte nella legge, parte nel Regolamento di attuazione. Questo articolo esamina gli articoli della legge Stanca e del Regolamento di attuazione attraverso i quali il legislatore fissa compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei così detti "soggetti erogatori", ossia dei soggetti indicati dall'art. 3 della legge come tenuti alla sua applicazione.
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