Sinteticità e chiarezza degli atti nel processo amministrativo: repertorio di giurisprudenza.

di
Redazione #PA
6 aprile 2024

Effetti della violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti amministrativi e dello sforamento dei limiti dimensionali [pubblicato il 02.04.2023 / aggiornato al 06/04/2024].


 

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo

Art. 3. Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.

All. II, art. 13-ter Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. 
[...]

 

Dovere di sinteticità e chiarezza

Inammissibilità dei mezzi di ricorso 
Sono inammissibili i mezzi di ricorso che violano i doveri di sinteticità, chiarezza e specificità delle censure sanciti dagli artt. 3, comma 2 (nel testo ratione temporis vigente, antecedente alla novella operata col d.l. n. 168 del 2016 e al d.P.C.S. 22 dicembre 2016), 40, commi 1, lett. d), e comma 2, 101, comma 1 c.p.a.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 25/01/2023, n. 843
Inammissibilità dei mezzi di ricorso 
E' inammissibile l'appello che viola i doveri di sinteticità, chiarezza e specificità delle censure sanciti dagli artt. 3, comma 2 (nel testo ratione temporis vigente, antecedente alla novella operata col d.l. n. 168 del 2016 e al d.P.C.S. 22 dicembre 2016), 40, commi 1, lett. d), e comma 2, 101, comma 1 c.p.a.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 09/01/2023, n. 280
Essenza della sinteticità
"L'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, in quanto la sinteticità è "un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle" (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è, si deve qui aggiungere, sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale."
  • Consiglio di Stato sez. III, 20/10/2021, n. 7045
Inammissibilità dei mezzi di ricorso 
Inammissibile il ricorso che viola il principio di sinteticità e chiarezza, in quanto elude "il dovere di sinteticità che ha una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica".
  • Consiglio di Stato sez. IV, 01/12/2020, n. 7622
Dovere di sinteticità e documenti depositati
Il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito dall’art. 3, comma 2, c.p.a. non agli “scritti” difensivi ma più genericamente agli “atti”: il che include anche i documenti depositati.
  • TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 17/09/2019, n. 2203
Applicabilità al ricorso straordinario
Considerato che occorre fare applicazione del principio dovere di chiarezza e sinteticità degli atti anche in sede di ricorso straordinario, atteso che "l'istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo" (Corte Cost., 2 aprile 2014 n. 73), "qualora le parti non osservino il predetto dovere di sinteticità, deve spettare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali al ricorso e agli altri atti difensivi con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso".
  • Consiglio di Stato sez. I, 30/04/2019, n.1326
Regolazione delle spese
In applicazione del principio di sinteticità degli atti si giustifica la compensazione della spese e la non liquidazione delle stesse alla parte ricorrente i cui atti si presentano "estremamente prolissi e ripetitivi."
  • T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 04/06/2019, n. 1279
Condanna alle spese ex art. 26 cpa
Alla violazione del dovere di sinteticità consegue l'applicazione del disposto dell’art. 26 c.p.a., comma secondo, il quale prevede la condanna della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.
  • Consiglio di Stato sez. V, 12/06/2017, n.2852
Inamissibilità per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva

In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicchè non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo, facendo applicazione della sanzione stabilita dall’art. 40 del d.lg. n. 104 del 2010, nonché dell'art. 3, comma 2, del medesimo d.lg., abbia dichiarato l’inammissibilità dell'atto d’appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva.

  • Cassazione civile sez. un., 17/01/2017, n.964
Inammissibilità di censure in appello svolte in violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza

Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d), c.p.a l'appello è inammissibile nella parte in cui si introducono motivi intrusi e congetture, nella illustrazione dei motivi si fa riferimento ad altro contenzioso e si introducono censure del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum e nuove rispetto a quelle articolate in prime cure e violative dei doveri di sinteticità e chiarezza e nella parte in cui si allega, nel corpo del testo del gravame, la memoria difensiva depositata davanti al Tar.

  • Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2016, n.2902
Essenza della sinteticità
L'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola.
  • Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2015, n. 2900
Inammissibilità del ricorso
La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, da ultimo sancito nell'art. 3 del Codice del Processo Amministrativo, nonché del dovere delle parti di circoscrivere puntualmente la materia del contendere, astenendosi da comportamenti defatiganti od ostruzionistici, in ossequio al principio di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori in giudizio sancito dall'art. 88 del codice di procedura civile, ove si traduca nell'assoluta difficoltà di comprensione del contenuto del ricorso, delle censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente, comporta l'inammissibilità del ricorso proposto.
  • Consiglio di Stato sez. I, 27/02/2014, n. 346

 

Limiti dimensionali

Violazione dei limiti dimensionali 
Non rilevano al fine della decisione della controversia, in quanto inammissibili, le parti del ricorso che superano i limiti dimensionali previsti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167.
  • Consiglio di Stato sez. V, 14/02/2024, n.1502
Violazione dei limiti dimensionali e rilevabilità d'ufficio 
Il superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte; il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità.
  • Consiglio di Stato sez. V, 14/02/2024, n.1502
Violazione dei limiti dimensionali e poteri del Collegio

In assenza di richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, il Collegio non può leggere la parte eccedente ma può in ogni caso decidere il motivo se questo è comprensibile al netto della parte non letta.

  • Consiglio di Stato sez. V, 05/01/2024, n.219
Inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti dimensionali 
Proposto appello con uno scritto di 87 pagine e ‘avvertita' la difesa circa il superamento dei limiti massimi, in possibile violazione degli articoli 3 del Cpa e 13-ter allegato II al Cpa, il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso supera i limiti dimensionali necessari «al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza» nel rispetto dei criteri e dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Esaurito, al netto dell'epigrafe e delle ulteriori parti escluse, il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti a p. 52 del ricorso, il Collegio non è tenuto ad esaminare ciò che che eccede. Così che in presenza di motivi di appello che il collegio non è tenuto ad esaminare questo diviene inammissibile perché, in relazione ad una parte essenziale per la identificazione della domanda - richiesta dall'art. 44, comma 1, lett. b) c.p.a. a pena di nullità -, viene meno l'obbligo di provvedere e con esso la stessa possibilità di esame della domanda.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2023, n. 8928
Sforamento dei limiti e non scrutinabilità del ricorso
Il collegio non deve esaminare le parti dell'atto che eccedano i limiti dimensionali. 
  • Consiglio di Stato sez. V, 22/09/2023, n.8487
Sforamento dei limiti e non scrutinabilità del ricorso nella sua interezza
Deve dichiararsi inammissibile nella sua interezza il ricorso i cui mezzi sono collocati dopo il superamento dei 70 mila caratteri calcolati alla stregua dell’art. 4 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016. 
  • C.g.a. 22/05/2023, n. 350
Sforamento dei limiti e non scrutinabilità dell'istanza cautelare contenuta nel testo eccedente
Sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non sia motivo di impugnazione, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso, "si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in  considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla ^benevolenza^ che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi ^ingiusto^, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali". Diviene dunque non scrutinabile, e dunque inamissibile, l'istanza cautelare contenuta "nelle pagine finali dell’atto di appello, ossia in quelle che certamente eccedono il relativo limite dimensionale normativamente stabilito".
  • C.g.a., decr., 04/04/2023, n. 104
Principio di chiarezza e eccedenza dei limiti dimensionali
"Come precisato da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890; sez. V, 11 aprile 20018, n. 2190), la violazione dei limiti dimensionali previsti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di per sé, non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità dell'intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare. L'inammissibilità risulta, invece, predicabile nelle ipotesi in cui, per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l'atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, non permettendo di comprendere le effettive censure alla sentenza gravata: in tali ipotesi, l'inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell'atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un'oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164)."
  • Consiglio di Stato sez. VI, 29/08/2022, n.7508
Numero dei caratteri e numero delle pagine
Lo sforamento dei limiti dimensionali deve essere correlato prevalentemente al numero dei caratteri, il solo che abbia carattere vincolante, anziché al numero delle pagine (che ha natura orientativa), e deve essere comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l'obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 04/08/2022, n. 6911
Istanza di autorizzazione allo sforamento
La parte che, per le esigenze difensive di cui all'art. 5, comma 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensionali degli atti processuali scolpiti dall'art. 3, deve domandare un'apposita autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata "in calce allo schema di ricorso". La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può "per gravi e giustificati motivi", essere presentata in via successiva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal giudice della controversia.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 14/02/2022, n. 1040
Destinatario dell'istanza di autorizzazione postuma
Non può essere accolta l’istanza di a alla deroga ai limiti dimensionali ex art. 7, d.P.C.S. del 2016, rivolta al Presidente dell’Ufficio giudiziario atteso che, ai sensi dell’art. 7 citato, l’autorizzazione “postuma” alla deroga ai limiti dimensionali compete al “giudice” che procede, e non al Presidente, cui compete solo l’autorizzazione preventiva.
  • C.g.a., dec., 11/02/2022, n. 17
Istanza di autorizzazione allo sforamento e esigenze effettive
La richiesta di superamento dei limiti dimensionali deve corrispondere a esigenze effettive, e non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una rimessione in termini per la notifica delle impugnazioni, e deve essere chiesta in tempo utile affinché l’ufficio giudiziario vi possa provvedere entro il termine di scadenza dell’impugnazione, tenendo conto del termine stabilito per la pronuncia del giudice sull’istanza (1).   [(1) Ad avviso del C.g.a. integra abuso del processo chiedere una deroga ai limiti dimensionali a poche ore di scadenza del termine lungo di impugnazione della sentenza, in un orario (nella fattispecie,  le 20.33) in cui l’ufficio giudiziario è chiuso, tanto più che l’ufficio giudiziario dispone di tre giorni per pronunciarsi sull’istanza, e non è dunque posto in condizione di provvedere prima della scadenza del termine di impugnazione.]
  • C.g.a., dec., 20/12/2021, n. 215
Istanza di autorizzazione e limite di 70.000 caratteri
Non può essere accolta l’autorizzazione allo sforamento dei limiti dimensionali per la proposizione di appello su ordinanza cautelare deve seguire in relazione al quale il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) è non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità degli atti processualI.
  • C.g.a., dec., 09/06/2021, n. 122
Destinatario dell'istanza di autorizzazione allo sforamento
È improcedibile la domanda di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio ex artt. 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio del Stato del 22 dicembre 2016, n. 167 atteso che il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al citato art. 6, come modificato dal decreto del medesimo Presidente n. 127 del 16 ottobre 2017, ha carattere preventivo e l’autorizzazione successiva può essere disposta solo dal Collegio.
  • Cons. St., sez. VI, 18/05/2021, n. 826
Sforamento dei limiti e invito alla riformulazione degli atti
"La sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì è oramai una regola del processo amministrativo (che coinvolge peraltro anche il giudice: art. 3 del c.p.a.), strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione). [...] Sennonché, nel caso di specie, al fine di non "sorprendere" le parti in una fase caratterizzata dall'assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi (salvo alcuni sporadici ma significativi precedenti: cfr. Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636.; Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852), appare al Collegio più opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 2, comma 2, del c.p.a.), invitare le parti a riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti."
  • Consiglio di Stato sez. VI, 13/04/2021, n. 3006 
Numero dei caratteri e numero delle pagine
"Lo sforamento dei limiti dimensionali deve essere correlato prevalentemente al numero dei caratteri, il solo che abbia carattere vincolante, anziché al numero delle pagine (che ha natura orientativa), e deve essere comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l'obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine."
  • Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2020, n. 6043
Sforamento dei limiti dimensionali e mancata presentazione istanza
"Non possono essere presi in considerazione i rilievi svolti nell'atto di appello nelle pagine successive alla 35^ per violazione dei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 (cfr. in particolare, gli articoli 3 e 8): ne consegue la radicale non esaminabilità della parte di appello con cui si reiterano i motivi aggiunti formulati in primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190; v. anche, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803). [...] Sul punto, invero, il Collegio osserva che la parte ricorrente non si è premunita né di ottenere la previa autorizzazione al superamento di siffatti limiti (art. 6 del decreto), né di inoltrare successiva istanza al fine di conseguire un'autorizzazione postuma (art. 7 del decreto), di cui, oltretutto, non ricorrerebbero le condizioni, difettando nella materia del contendere i richiesti "gravi e giustificati motivi", essendo con ogni evidenza possibile, nella specie, contenere le difese nel pur ampio spazio di 35 pagine.
  • Consiglio di Stato sez. IV, 09/03/2020, n. 1686
Effetti dello sforamento del limite dimensionale 
A norma dell’art. 13-ter delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo, il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare.
  • TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 23/12/2019 n. 2730
Effetti dello sforamento del limite dimensionale 
Il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l'atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell'inammissibilità dell'intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare.
  • Consiglio di Stato sez. V, 11/04/2018, n. 2190
Prova del rispetto dei limiti dimensionali
Incombe al ricorrente in primo grado la dimostrazione di aver rispettato i limiti imposti dal regolamento, mentre non si può ipotizzare che sia onere del giudice verificarlo, mediante la trasposizione del testo in caratteri diversi o in una diversa formattazione. La ricorrente in primo grado, successivamente appellante, ha violato tali regole e tale violazione si è riverberata sul piano dell’esame della sua domanda giudiziale, così come prescritto dal decreto dal Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015 in attuazione di quanto previsto dall’art. 120, comma 6, del codice.
  • Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2016 n. 3372

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