Codice del processo amministrativo: lunghezza degli atti difensivi nel processo amministrativo e modello di ricorso

20 marzo 2018
Modello in formato word realizzato secondo i criteri dimensionali ex art. 120 c.p.a. e decreti attuativi del Presidente del Consiglio di Stato.

Modello di ricorso ordinario

E' possibile scaricare un modello di ricorso ordinario realizzato utilizzando le indicazioni contenute nei decreti 25.05.2015, 22.12.2016 e 16.10.2017 in ordine a:

  • dimensioni foglio (A4),
  • caratteri (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili)
  • dimensioni testo (almeno 12 pt nel testo con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 ).

Il modello, in formato .doc, è disponibile a questo indirizzo

La lunghezza degli atti difensivi nel processo amministrativo

Dispone l'art. 13-ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte) dell'allegato II al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice,

le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. 

Il Presidente del Consiglio di Stato ha dato attuazione all'art 13-ter con tre decreti: il primo del 25 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2015, il  secondo del 22 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017, e il terzo del 16 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25 ottobre 2017.

Tipologia di atto Dimensioni degli atti spazi esclusi: riti di accesso, silenzio, decreto ingiuntivo, elettorale art. 129, ottemperanza, riti speciali Dimensioni degli atti spazi esclusi: riti ordinario, abbreviato, appalti, elettorale art. 130, ottemperanze relative
Atto introduttivo 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Ricorso incidentale 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Motivi aggiunti 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Impugnazione Primo grado 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Revocazione e opposizione di terzi contro il secondo grado 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Atto di costituzione 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Regolamento di competenza 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Atto di intervento 10.000 caratteri (circa 5 pagine) 20.000 caratteri (circa 10 pagine)
Memorie 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Misure cautelari 10.000 caratteri (circa 5 pagine) 20.000 caratteri (circa 10 pagine)
Memorie di replica 30.000 caratteri (circa 15 pagine) 70.000 caratteri (circa 35 pagine)
Memorie della parte non necessaria Non contemplato Non contemplato
Memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo Non può eccedere la somma delle singole memorie diviso due Non può eccedere la somma delle singole memorie diviso due

Dal computo sono esclusi l’epigrafe dell’atto; l’indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità; l’individuazione dell’atto impugnato; il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato indicato), che sintetizza i motivi dell’atto processuale; l’indice dei motivi e delle questioni; le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato indicato), per le quali l’atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all’art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall’art. 6 (istanza che può essere presentata autonomamente secondo il terzo decreto) ; le conclusioni dell’atto; le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l’eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003; la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; l’indice degli allegati; le procure a rappresentare le parti in giudizio; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

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