Tariffe forensi: l'aumento del 30% per gli atti navigabili e fruibili
Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37
Risorse
- Decreto 8 marzo 2018, n. 37, Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (G.U. n.96 del 26.04.2018)
- Parere Consiglio di Stato 21 dicembre 2017
- Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico
Le premialità in termini di maggiorazione degli onorari, contenute nelle recenti modifiche al decreto 55 del 2014, mirano a facilitare il lavoro dei naturali destinatari delle memorie degli avvocati, ossia i giudici. Si tratta di un importante segnale della trasformazione degli atti giuridici verso documenti sin dall'origine redatti secondo tecniche informative che tengano conto dell'utilizzo del documento da parte di un soggetto diverso dall'autore.
I parametri per la remunerazione degli avvocati: il d.m. n. 55 del 2014.
Le modifiche del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014
L'espressione «gli atti depositati con modalità telematiche»
L'espressione «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione»
L'espressione «la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati»
L'espressione «la navigazione all'interno dell'atto»
I parametri per la remunerazione degli avvocati: il d.m. n. 55 del 2014.
Il legislatore italiano ha affidato al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, il compito di individuare i parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati per due ipotesi:
- la mancanza di un contratto tra cliente e avvocato, col quale sia stata pattuita per iscritto la remunerazione del professionista,
- il caso in cui il giudice debba provvedere alla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
La misura del compenso del professionista tra questi e il cliente è invece affidata al preventivo che lo stesso è tenuto a redigere a prescindere da una esplicita richiesta in tal senso: in questo caso, il decreto n. 55 può fungere da riferimento, ma non è in alcun modo vincolante.
Le modifiche del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37
Il 27 aprile 2018 è entrato in vigore il decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, portante adozione del regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 (determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense).
Diverse le modifiche introdotte: tra queste l'introduzione di una sorta di ^premio^ per i professionisti che agevolino il compito dei giudici redigendo gli atti attraverso l'utilizzo di tecniche informatiche che ne migliorino consultazione e fruizione.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014
La novità è stata introdotta - su suggerimento delle commissioni parlamentari in sede di espressione del parere sullo schema di decreto trasmesso dal Ministro della Giustizia - attraverso l'inserimento di un nuovo comma (1-bis) all'articolo 4 «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» del decreto n. 55:
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.
La novità si applica alle liquidazioni giudiziali che intervengano successivamente al 27 aprile 2018, indipendentemente dalla data di introduzione della causa.
L'espressione «di regola»
«Di regola» compare anche in altre occasioni all'interno del testo del decreto del 2018 (art. 2, c. 1; art. 4 c. 1, 3, 10; art. 5, c. 6, art. 6, c.1; art. 8, c. 2; art. 9, c. 2; art. 10, cc. 1/2; art. 11, c. 1; e altre).
L'espressione non corrisponde ad un obbligo per chi deve attuare la disposizione che la contiene: essa corrisponde a "normalmente", "di solito". Il che a significare che l'aumento sarà del 30 per cento senza particolare motivazione, mentre potrà essere inferiore o superiore opportunamente motivando sul punto.
L'espressione «gli atti depositati con modalità telematiche»
L'aumento è limitato all'ipotesi di atti - non di documenti - depositati con modalità telematiche.
La ragione è intuibile: un atto depositato in formato cartaceo non ha le caratteristiche di fruibilità che richiede la norma e un documento può essere disponibile unicamente in formato cartaceo (es. una fotografia, un rilievo catastale).
Non tutti i procedimenti hanno le medesime modalità di produzione di atti: nel caso del processo amministrativo, ad esempio, l'unico documento cartaceo ammesso è la copia di cortesia degli atti già depositati in formato digitale, il cui obbligo di deposito è stato prorogato dalla legge di bilancio 2018 sino al 1º gennaio 2019, mentre il deposito di documenti in formato immagini e di documenti PDF ottenuti da scansione per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea (DPCM 40/2016, All. A, art. 12, c. 5).
In realtà, poichè è possibile che un atto venga sì depositato con modalità telematiche ma generato attraverso la scansione di un documento cartaceo, sarebbe stato più opportuno specificare che l'aumento in questione si applica ai documenti generati attraverso supporti informatici, i quali per definizione - salvo inserimenti di protezioni a posteriori - consentono la consultazione e la fruizione con modalità informatiche.
Modalità non espressa nel testo, ma intuibile perchè di questo parliamo: l'utilizzo del documento dal giudice, prima ancora che dai colleghi, attraverso programmi informatici mediante i quali consultare l'atto e redigere provvedimenti e sentenza.
L'espressione «tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione»
La consultazione di un atto consiste nell'accesso alle informazioni in esso contenute, la fruizione nella possibilità di utilizzarle.
Con la prima espressione possiamo quindi intendere l'accesso ai contenuti di un atto attraverso sistemi operativi diversi (IOS, Windows, Linux) o device diversi (pc, tablet, cellulari), con la seconda la possibilità per il giudice di selezionare porzioni di testo per utilizzarle come stringhe di ricerca, memorizzarle o farne copia/incolla.
Se l'atto che viene depositato è generato attraverso la conversione in PDF di un documento creato attraverso un programma di scrittura come MS Word, ambedue le caratteristiche sono rispettate, a meno che si intervenga intenzionalmente al fine di limitarne la fruizione, impendendo, ad esempio, funzioni di stampa piuttosto che di selezione di testo.
Nel caso del processo amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40, vieta espressamente l'inserimento di restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti (Allegato A del DPCM 40/2016, articolo 12):
1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo' essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non e' ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
L'espressione «la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati»
Il legislatore ha voluto premiare, accanto alla consultabilità e fruibilità di un atto, la possibilità che esso consenta la ricerca all'interno del testo e dei documenti allegati.
Se l'atto depositato è generato attraverso la conversione in formato PDF di un documento creato attraverso un qualsiasi programma di scrittura, l'atto consente sempre la ricerca testuale digitando sulla tastiera CTRL + F o attraverso il menu Modifica > Trova.
Più problematica è la ricerca «all'interno dei documenti» perché non sempre il documento, pur prodotto in formato PDF, nasce digitalmente o, pur nascendo digitalmente, non è detto che abbia un contenuto che consenta la ricerca testuale al suo interno (ad esempio, un'immagine) o non contenga protezioni (sino a non molto tempo fa, ad esempio, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non consentiva la selezione di testo e, quindi, il copia/incolla).
Se il legislatore intendeva premiare il rinvio da un atto a un documento, così che il lettore lo possa richiamare semplicemente attraverso un link contenuto nella memoria, va da sè che oggi questo è possibile nel processo civile telematico (PCT), ma non nel processo amministrativo telematico (PAT), dove i documenti depositati in forma digitale non possono essere associati ad un indirizzo (URL) cui rinviare.
L'espressione «la navigazione all'interno dell'atto»
Difficile comprendere cosa intendesse l'estensore della norma con l'espressione «navigazione interna».
Possiamo tuttavia immaginare che volesse riferirsi alla possibilità di inserire segnalibri, ossia posizioni all'interno del testo, ai quali giungere attraverso collegamenti ipertestuali (link) contenuti in un sommario o nel testo.
Il sommario prevede la creazione di un indice attraverso la gerarchia delle informazioni, distinguendo tra titoli (titolo 1, titolo 2, ecc.) e testo.
Una volta creato e posizionato nel testo, i collegamenti creati sono mantenuti in sede di conversione in PDF.
I segnalibri consentono invece di creare ancore nel testo cui puntare attraverso collegamenti ipertestuali posizionabili ovunque nel testo.
Anch'essi verranno mantenuti in sede di conversione in PDF.
Conclusioni
La premialità delle modifiche al decreto 55 del 2014 mirano, con tutta evidenza, a facilitare il lavoro dei giudici, attraverso modalità ipertestuali alla base del linguaggio HTML.
L'importanza della novella non risiede però nella premialità, tutto sommato banale nei presupposti tecnici, quanto nel costituire un segnale della trasformazione degli atti giuridici verso documenti sin dall'origine redatti secondo tecniche informative che tengano conto dell'utilizzo del documento da parte di un soggetto diverso dall'autore.
Può sembrare scontato, non lo è.
Risorse
- Decreto 8 marzo 2018, n. 37, Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (G.U. n.96 del 26.04.2018)
- Parere Consiglio di Stato 21 dicembre 2017
- Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico