Sono gli avvocati lettori profondi?

28 dicembre 2023

I quattro paradossi della scrittura giuridica

Nel suo articolo del 27 agosto 2023 Sono i giudici lettori profondi?  Lorenzo Spallino mi ‘chiama’ a dare un contributo linguistico alla sua riflessione su come i giudici leggono gli atti degli avvocati e se questa lettura sia una lettura profonda, cioè attenta e integrale, oppure abbia almeno una delle caratteristiche seguenti:

  1. skimming, o lettura superficiale;

  2. skipping, o salto di porzioni di testo;

  3. browsing, o scorrimento veloce.

Spallino conclude che sì, i giudici leggono in maniera profonda. E nello stesso tempo sostiene che la profondità di lettura è favorita dalla semplicità dello stile e dalla pulizia dell’impaginazione.

Oibò. Tutti sanno che gli atti processuali sono scritti in modo oscuro. Spallino sembra in contraddizione. Se oscurità di stile equivale a profondità di lettura, qual è il vantaggio che la semplicità dello stile può apportare alla lettura?

In realtà, Spallino ha in mente il contesto: il giudice è immerso “in un flusso informativo senza pari cui si accede comunque attraverso lo strumento della lettura, esattamente come noi.”.

E ha in mente le scienze cognitive. Sforzo cognitivo e tempo sono entrambi riducibili con uno stile semplice e un’impaginazione che lascia al giudice una certa libertà di manovra: “Il sovraccarico […] costringe alla semplificazione, alla elaborazione sempre più veloce e alla assegnazione di priorità nella ricerca di informazioni all'interno del testo.”.

Il conflitto tra semplicità di stile e lettura profonda, pertanto, non si pone, sia per il senso di responsabilità del giudice (lo dice sempre Spallino), sia perché lo stile semplice si decodifica più facilmente di uno stile complesso. Come appare spero chiaro dal seguente passo di un atto processuale, e da una sua riscrittura:

Originale

Riscrittura

Con decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta –che non risulta essere stato impugnato – la Regione Tale, in attuazione delle norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004), emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc. 16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla.

Non risulta impugnato il decreto (1) con cui la Regione Tale ha emesso concessioni per la derivazione di acque sotterranee (2), compresa quella per la Società Pesce Palla .

_________

1. Il Decreto della Giunta n. 1, 3 ottobre 2011 attua il D. lgs. XY che regolarizza le derivazioni abusive di acqua e i pozzi non denunciati, applicando la procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta n. 2, 25 febbraio 2004.

2. Doc. 16.

Credo sia evidente a colpo d’occhio la maggior semplicità della riscrittura. Ma vediamo meglio perché:

 

Originale

Riscrittura

Periodi

1

1 + 2 in nota = 3

Parole

77

16 + 45 in nota = 71

Parole per periodo

77

23,6

Incisi

5 (con 47 parole su 77 = 61%)

0

Verbi

3 (1 ogni 25,6 parole)

2 + 3 in nota = 5 (1 ogni 14,2 parole)

Complementi indiretti

17 (1 ogni 4,5 parole)

4 + 5 in nota = 9 (1 ogni 7,8 parole)

Complementi indiretti per verbo

5,6

1,8

Quindi, la semplicità dello stile è data da periodi brevi, assenza di incisi e un minimo di complementi indiretti per verbo. Con queste caratteristiche il passo si può leggere una volta sola, mentre sospetto che l’originale richieda almeno una seconda lettura. Una sola lettura garantisce la lettura profonda? Sì, direi, perché no?

In ogni caso, una seconda lettura, i giudici non la vogliono fare. Vogliono capire “a semplice lettura” [1]. Capire tutto senza rileggere, senza faticare a districarsi in frasi complesse. Confermo che Spallino ha ragione.

Ma c’è reciprocità? Cioè: sono gli avvocati lettori profondi?

Darei per scontato di sì, nel senso che gli avvocati, come i giudici, non possono permettersi leggerezze. Ma questa profondità di lettura è favorita da uno stile semplice oppure è dovuta, come quella dei giudici, a uno stile che li costringe a rileggere per capire?

Vediamo il passo di una pronuncia che riguarda appunto la chiarezza e confrontiamola con una riscrittura:

Originale

Riscrittura

Attesa la natura della controversia, tale memoria, fermo restando il numero massimo di caratteri, individuabile per la controversia in questione nel numero di 50.000, dovrà essere redatta su foglio A4 o sull'equivalente digitale di foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, non sono consentite note a piè di pagina).

Per la natura della controversia, la memoria dovrà in primo luogo rispettare il limite dimensionale di 50.000 caratteri.

In secondo luogo, dovrà rispettare i criteri redazionali, che ricordiamo.

Innanzitutto, dovrà essere redatta su foglio A4 o su un suo equivalente digitale.

Inoltre, dovrà adottare caratteri correnti come Times New Roman, Courier e Garamond con la dimensione preferibile di 14 pt per agevolare la lettura.

Poi dovrà impostare l’interlinea a 1,5 e i margini sinistro, destro, alto e basso a 2,5 cm.

Infine, dovrà evitare le note a piè di pagina, che non sono consentite.

Anche in questo caso, mi pare sia evidente a colpo d’occhio la maggior semplicità della riscrittura. Ma facciamo i conti:

 

Originale

Riscrittura

Periodi

1

6

Parole

90

18 + 10 + 13 + 23 + 17 + 13 = 94

Parole per periodo

90

15,6

Incisi

4 (con 43 parole su 90 = 47,7%)

0

Verbi

3 (1 ogni 30 parole)

9 (1 ogni 10,4 parole)

Complementi indiretti

24 (1 ogni 3,7 parole)

13 (1 ogni 7 parole)

Complementi indiretti per verbo

8

1,4

E ora confrontiamo lo stile del giudice con quello dell’avvocato:

 

Giudice

Avvocato

Periodi

1

1

Parole

90

77

Incisi

4 (con 43 parole su 90 = 47,7%)

5 (con 47 parole su 77 = 61%)

Verbi

3 (1 ogni 30 parole)

5 (1 ogni 15,4 parole)

Complementi indiretti

24 (1 ogni 3,7 parole)

18 (1 ogni 4,2 parole)

Complementi indiretti per verbo

8

5,6

Lo stile è lo stesso:

  • periodi lunghi
  • molti incisi e lunghi
  • troppi complementi indiretti per ogni verbo.

La lingua della giustizia, o se si preferisce del diritto, è una delle tante “lingue speciali”, sottoinsiemi tecnici della lingua italiana. Le lingue speciali si caratterizzano soprattutto per un lessico iper-specializzato che  le rende comprensibili solo agli specialisti, ai membri della comunità di intendenti. Capire le lingue speciali è infatti una questione di conoscenza della materia. Uno specialista che non capisce un testo della sua disciplina non è un bravo specialista.

Per esempio, solo per un linguista sarebbe grave non capire una frase come la seguente: “Abbiamo definito scalari tutte quelle implicature generalizzate generate dall’aspettativa del rispetto della prima sottomassima della quantità come conseguenza dell’utilizzo di un’espressione poco informativa rispetto ad altre che si collocano su una medesima scala lessicale” [2]. Infatti, nessuno, tranne i linguisti, è tenuto a conoscere i tecnicismi della linguistica, così come nessuno, tranne i chimici, è tenuto a conoscere i tecnicismi della chimica, e così via. Non possiamo essere nello stesso tempo chimici, linguisti e giuristi.

Sorvoliamo sul pur grande problema di un cittadino che non capisce una sentenza che lo riguarda, cioè sorvoliamo sul fatto che la lingua speciale della giustizia è probabilmente l’unica lingua speciale a entrare in contatto con i non specialisti e per questioni molto serie che li riguardano direttamente, e domandiamoci: se un avvocato non capisce il giudice, è un cattivo avvocato? E se un giudice non capisce l’avvocato, è un cattivo giudice?

Ovviamente no. E allora, quattro paradossi.

Primo paradosso: la lingua della giustizia è l’unica lingua speciale che persino i membri della comunità faticano a capire (lo certifica la legge che impone la chiarezza a giudici e avvocati).

Secondo paradosso: le difficoltà di comprensione non sono legate alla difficoltà della materia, al lessico tecnico, ma alla complessità dello stile.

Terzo paradosso: le caratteristiche dello stile dei giudici sono le stesse dello stile degli avvocati.

Quindi, avvocati e giudici sono professionisti competenti, aggiornati e responsabili che compiono coscienziosamente il loro lavoro di lettura profonda e di scrittura ma che si complicano reciprocamente la vita con uno stile che oscura una disciplina che conoscono molto bene e che rallenta, ostacola e a volte impedisce quello che devono fare: difendere il cliente, scrivere la sentenza.

Nell’ambito di un processo, infatti, la lingua della giustizia ha un prominente valore azionale: le parole servono al destinatario per fare quello che deve, dovrebbe o potrebbe fare o non fare. In questa azionalità, la lingua della giustizia si connette direttamente alla funzione originaria della lingua, che è appunto azionale (le lingue nascono proprio per dare istruzioni, informazioni, regole ecc. che servono a fare le cose. Per esempio, i cacciatori primitivi inventarono le parole che servivano a coordinarsi nella caccia).

E siamo quindi al quarto paradosso: la lingua speciale della giustizia nega o per lo meno sporca la sua funzione, che è quella di produrre la giustizia in tempi ragionevoli.

E lo nega – ribadisco – per lo stile. E lo stile è una questione di gusto personale, dal momento che nessun argomento ci obbliga a scrivere un periodo di 90 parole invece di tre periodi di trenta. E nessun argomento ci obbliga a fare incisi.

Se questo stile gonfio derivi maggiormente dallo stile pseudo letterario che ci insegnano a scuola, o dall’idea (sbagliata) che fare sfoggio di abilità grammaticale giovi al successo della nostra argomentazione, o dalla tradizione letteraria dello stile giuridico (Dello stile legale di De Luca è del 1674), direi che dipende dal singolo professionista.

Ma certo è che questo stile è inadatto alla funzione di queste scritture. Ed è altrettanto certo che avvocati e giudici hanno tutte le competenze necessarie per scrivere diversamente. È una semplice questione di volontà.

 


[1] Consiglio di Stato sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843. [torna su]

[2] Filippo Domaneschi, Introduzione alla pragmatica, Roma, Carocci, 2014, p. 280. [torna su]

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