Espropriazione per pubblica utilità e misure perequative
Repertorio di giurisprudenza
- Acquisizione di aree ad uso pubblico: alternatività degli strumenti espropriativi e perequativi.
- Cessione a titolo gratuito al comune di aree gravate da vincolo di esproprio con compensazione di diritti edificatori: imposta di registro in misura fissa.
- Cessione perequativa aree a standard: alternatività all’espropriazione.
- Diritti edificatori compensativi e legittimazione del proprietario ad esigere dalla PA l'individuazione di un'area di atterraggio
- Domanda di accertamento dell'obbligo della PA di provvedere sulla istanza del privato titolare di diritti edificatori compensativi: giurisdizione esclusiva del g.a.
- ICI e diritti edificatori: irrilevanza ai fini imponibili del terreno inserito in un programma di compensazione urbanistica.
- Indennizzo per vincoli espropriativi: non esaustività della forma monetaria.
- Indennizzo per vincoli espropriativi: alternatività dei diritti edificatori compensativi rispetto al pagamento dell’indennizzo.
- Modelli di perequazione e di compensazione urbanistica: carattere non stringente.
- Cessione perequativa: criteri di determinazione dell’indennità
- Cessione perequativa: perequazione ^limitata^ e perequazione ^estesa^.
- Perequazione e compensazione: differenze.
- Regione Lombardia: differenze tra l’istituto della cessione compensativa di cui all’art. 11, comma 3, l. rg. Lombardia n. 12/2005 e l’istituto della perequazione.
- Regione Lombardia: registro delle cessioni dei diritti edificatori.
- Regolamenti edilizi: inidoneità a imporre pesi espropriativi.
- Volumetria perequativa: dimensionamento.
1. Acquisizione di aree ad uso pubblico: alternatività degli strumenti espropriativi e perequativi.
Gli strumenti per l'acquisizione dell'area a uso pubblico, sono, alternativamente, l'espropriazione o la perequazione. Il primo strumento è di applicazione semplice ma costosa per l'amministrazione, sia nella fase espropriativa vera e propria sia nel tempo di attesa, a causa dell'indennizzo dovuto in caso di reiterazione del vincolo espropriativo. Il secondo strumento è più complesso ma decisamente meno oneroso per le finanze pubbliche, perché l'obiettivo di interesse pubblico è conseguito attraverso l'attività del privato, che restituisce alla collettività una parte dei vantaggi derivanti dalla pianificazione urbanistica.
T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. II, 18/12/2013, n.1143
In tema di urbanistica, non può configurarsi alcuna illegittimità nella previsione contenuta nelle N.T.A con la quale si prevede che i proprietari delle aree ospitanti gli interventi pubblici vengano compensati dalla perdita della possibilità di sfruttamento della propria area mediante il ricorso al sistema della perequazione, con possibilità quindi di trasferire la capacità edificatoria dei terreni di proprietà non più disponibili sui terreni del comparto rimasti liberi: la scelta di non procedere secondo lo schema tradizionale dell'espropriazione è frutto di un'attività di pianificazione senza dubbio nuova, che si propone di raggiungere gli obiettivi di riqualificazione urbanistica di ampie zone del territorio comunale senza ricorrere alla procedura espropriativa, previa imposizione dei vincoli di destinazione, e che quindi trova la sua ragione e convenienza nell'evitare le lungaggini ed il peso economico del procedimento espropriativo ordinario; l'impiego di tale tecnica consente infatti di addivenire al conseguimento degli obbiettivi di pubblico interesse senza un'eccessiva penalizzazione degli interessi privati, coinvolgendo i proprietari dei terreni in precisi obiettivi di sviluppo, evitando il ricorso alla imposizione dei vincoli preordinati alla futura espropriazione, generatrice di contenziosi, senza implicare oneri per la finanza pubblica.
T.A.R. Venezia, Veneto, sez. I, 10/01/2011, n.11
2. Cessione a titolo gratuito al comune di aree gravate da vincolo di esproprio con compensazione di diritti edificatori: imposta di registro in misura fissa.
In tema di imposta di registro, la cessione a titolo gratuito dal privato al Comune di aree gravate da vincoli finalizzati all'espropriazione per causa di pubblica utilità con la compensazione di diritti edificatori su aree da individuare in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad imposta di registro in misura fissa ex art. 20, l. n. 10 del 1977.
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2021, n.30088
3. Cessione perequativa aree a standard: alternatività all’espropriazione.
La cd. cessione perequativa, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, l.reg. Lombardia n. 12 del 2005, è alternativa all'espropriazione, poiché non contempla l'apposizione di un vincolo pre-espropriativo sulle aree destinate a servizi pubblici, ma prevede che tutti i proprietari, sia quelli che possono edificare sulle loro aree, sia quelli i cui immobili dovranno essere ceduti, partecipino alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche, attraverso l'equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori, attribuiti indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II , 17/09/2009 , n. 4671
4. Diritti edificatori compensativi e legittimazione del proprietario ad esigere dalla PA l'individuazione di un'area di atterraggio
È illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione, oltre termini ragionevoli, sull'istanza del privato avente ad oggetto la diffida per l'individuazione delle “aree di atterraggio” sulle quali esercitare i diritti edificatori compensativi di cui è titolare, laddove tali diritti edificatori siano stati previamente riallocati in aree ricomprese nell'ambito di due programmi urbanistici complessi convenzionati e quelli relativi ad uno dei due programmi siano risultati non più spendibili in ragione di un vincolo paesaggistico sopravvenuto. La titolarità di un diritto edificatorio compensativo legittima il proprietario ad esigere dall'Amministrazione l'individuazione di un'area di atterraggio nei termini convenzionali o, in mancanza, entro termini ragionevoli, da valutarsi caso per caso, tenuto conto delle circostanze del caso concreto; tale titolarità scaturisce da un accordo solutorio (di diritto pubblico) mediante il quale l'Amministrazione adempie all'obbligazione di corrispondere l'indennità (o il risarcimento) per l'esproprio mediante una “datio in solutum”; in mancanza di diversa previsione del titolo, l'effetto estintivo dell'obbligazione originaria si verificherà solo quando la diversa prestazione dedotta sarà eseguita ed il diritto costituito in capo al proprietario sarà esercitabile da parte di quest'ultimo; se la localizzazione del diritto edificatorio diviene oggettivamente impossibile, il titolare può esigere l'adempimento dell'obbligazione originaria, ovvero il pagamento della indennità di esproprio a sostituzione della quale era stato costituito il diritto edificatorio stesso.
T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 31/12/2021, n.13664
5. Domanda di accertamento dell'obbligo della PA di provvedere sulla istanza del privato titolare di diritti edificatori compensativi: giurisdizione esclusiva del g.a.
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda ex art. 117 c.p.a. di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla istanza con la quale il privato titolare di diritti edificatori compensativi chiede di individuare l'area di atterraggio sulla quale esercitarli, atteso che la fonte genetica della costituzione di tali diritti è da ricondurre alla disciplina degli accordi procedimentali ex art. 11 della l. 241/90. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, peraltro, sussiste anche in quanto la fattispecie in questione rientra nel novero della materia urbanistica.
T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 31/12/2021, n.13664
6. ICI e diritti edificatori: irrilevanza ai fini imponibili del terreno inserito in un programma di compensazione urbanistica.
In tema di ICI-IMU, un'area, prima edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI - e, quindi, tassabile - ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, esercitabile in altra area, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso. (Fattispecie relativa a terreno inserito in programma di compensazione urbanistica pendente nella fase del “volo”, non essendo stata adottata dal Comune ed assegnata al proprietario la area di “atterraggio” sulla quale poter trasferire l'edificabilità già cessata sull'area di “decollo”).
Cassazione civile, sez. un., 29/10/2020, n.23902
7. Indennizzo per vincoli espropriativi: non esaustività della forma monetaria.
L'indennizzo per i vincoli espropriativi non deve essere necessariamente monetario, in quanto può consistere, secondo il meccanismo della perequazione, in diritti edificatori utilizzabili in altre zone del territorio comunale e liberamente negoziabili dai privati, secondo una prospettiva è espressamente indicata nelle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 7/7586 del 21 dicembre 2001 sulla formazione del piano dei servizi.
T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. I , 27/08/2010 , n. 3238
L'intervento legislativo che si rende necessario dovrà precisare le modalità di attuazione del principio dell'indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativo, delimitando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della p.a., e, potrà esercitare scelte tra misure risarcitorie, indennitarie, e anche, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie anche in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro, ovvero mediante altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati (Dichiara costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli art. 7 n. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo).
Corte Costituzionale, 20/05/1999, n.179
8. Indennizzo per vincoli espropriativi: alternatività dei diritti edificatori compensativi rispetto al pagamento dell’indennizzo.
Nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, l'attribuzione dei diritti edificatori è un'obbligazione alternativa al pagamento dell'indennizzo previsto dal d.P.R. n. 327/2001 per il caso di espropriazione delle aree e eventualmente di quello dovuto per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.
T.A.R. Trento, sez. I , 08/08/2022 , n. 150
Nella compensazione urbanistica l'attribuzione dei diritti edificatori costituisce un'obbligazione alternativa al pagamento dell'indennizzo, come previsto dal d.P.R. n. 327/2001 per il caso di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Pertanto, il credito edilizio deve corrispondere al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato tramite il ricorso a perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali.
T.A.R. Trento, sez. I , 05/08/2022 , n. 149
In ambito edilizio, l'istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, è finalizzata ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, remunerazione che consiste nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti ai proprietari delle aree destinate all'edificazione.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 13/04/2021, n.925
L'istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica; esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa ai proprietari delle aree destinate all'edificazione. In questo caso, non vi è, tuttavia, un'espropriazione ma la conformazione di un'area nell'ambito dei poteri di pianificazione urbanistica secondo atti di esercizio che sono ritenuti conformi alla giurisprudenza formatasi in materia.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 05/01/2021, n.20
L'attribuzione dei diritti edificatori nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, è un'obbligazione alternativa al pagamento dell'indennità per il caso di espropriazione delle aree, prevista dal D.P.R. 327/2001, ed eventualmente del pagamento dovuto per la reiterazione del vincolo pre -espropriativo.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 29/06/2018, n.1616
9. Modelli di perequazione e di compensazione urbanistica: carattere non stringente.
I modelli di perequazione urbanistica e di compensazione urbanistica configurati dai legislatori regionali non hanno carattere stringente, ma possono essere, per determinati aspetti, adattati dai Comuni al fine di assecondarli alle specifiche esigenze di pianificazione; ciò in quanto tali istituti trovano fondamento in due principi generali dell'ordinamento, che travalicano le previsioni contenute nelle diverse leggi regionali, e precisamente nella potestà conformativa del diritto di proprietà di cui è titolare l'Amministrazione nell'esercizio della propria attività di pianificazione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, Cost., e nella possibilità di utilizzare modelli consensuali per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1 bis, e 11, l. n. 241/1990. Resta, comunque, fermo che, nella compensazione urbanistica, a differenza della perequazione, l'attribuzione dei diritti edificatori è un'obbligazione alternativa al pagamento dell'indennizzo previsto dal d.P.R. n. 327/2001 per il caso di espropriazione delle aree e eventualmente di quello dovuto per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.
T.A.R. Trento, sez. I, 08/08/2022, n.150
I modelli configurati dal legislatore regionale non hanno carattere stringente ma possono essere, per determinati aspetti, adattati dai Comuni al fine di assecondarli alle specifiche esigenze di pianificazione. Infatti, gli istituti della perequazione e della compensazione urbanistica trovano fondamento in due pilastri fondamentali del nostro ordinamento, che travalicano le previsioni contenute nelle diverse leggi regionali, e precisamente nella potestà conformativa del diritto di proprietà di cui è titolare l'Amministrazione nell'esercizio della propria attività di pianificazione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, Cost. e, al contempo, nella possibilità di utilizzare modelli consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1 bis e 11, l. n. 241/1990. Sono, quindi, possibili adattamenti dei modelli previsti dalla legislazione regionale al fine di soddisfare le esigenze delle Amministrazioni locali e di realizzare l'interesse pubblico; interpretazione che si pone in linea con i rilievi espressi da una parte della dottrina che auspica l'astensione dei legislatori regionali dal dettare normative stringenti in materia al fine di evitare che in tal modo si imbriglino eccessivamente le scelte compiute in sede di pianificazione.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 05/03/2020, n.444
I modelli di perequazione e compensazione urbanistica previsti dal legislatore regionale possono essere adattati dai Comuni alle loro specifiche esigenze; deve inoltre escludersi l'illegittimità di indici perequativi o compensativi in caso di mera difficoltà pratica di utilizzo dei diritti edificatori, essendo tali indici illegittimi solo se risulta provata l'impossibilità del c.d. atterraggio del diritto edificatorio.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. IV, 08/11/2018, n.2529
10. Cessione perequativa: criteri di determinazione dell’indennità
In un sistema di pianificazione cd. perequativa, l'indice di compensazione edilizia, finalizzato a controbilanciare il sacrificio che alla proprietà derivi dall'apposizione di un vincolo espropriativo, non può essere ancorato al valore venale dell'area, ma è collegato ad una scelta discrezionale dell'amministrazione in merito alla collocazione della volumetria realizzabile, ed il suo valore è connesso anche all'area sulla quale tale volumetria deve ricadere.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II , 17/09/2009, n. 4671
11. Cessione perequativa: perequazione ^limitata^ e perequazione ^estesa^.
La l.reg. Lombardia n. 12 del 2005, nel prevedere che la cd. "cessione perequativa" possa verificarsi solo in aree soggette a trasformazione, distingue, di fatto, tra una perequazione "limitata" (art. 11 comma 1 l.reg. 12 del 2005), che riguarda gli immobili interessati dagli interventi, ed una perequazione "estesa" (art. 11 comma 2 l.reg. 12 del 2005), che non può riguardare le aree destinate all'agricoltura e quelle non soggette a trasformazione urbanistica.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 17/09/2009, n.4671
12. Perequazione e compensazione: differenze.
La perequazione, disciplinata dall' art. 11, commi 1 e 2, l. rg. Lombardia n. 12/2015 ha la finalità precipua di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica e, come tale, è esercitata discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale. L'istituto della compensazione, di cui all'art. 11, comma 3, della medesima legge regionale, presuppone invece l'esistenza di un vincolo espropriativo e consiste in una procedura alternativa all'esproprio. A differenza della perequazione, la cessione compensativa si caratterizza per l'individuazione da parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città pubblica, rispetto alle quali l'Amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo e alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva delle aree. In queste aree, il Comune appone il vincolo pre—espropriativo ed entro il termine di cinque anni deve fare ricorso all'espropriazione, con la possibilità di ristorare il proprietario mediante l'attribuzione di «crediti compensativi» od aree in permuta in luogo dell'usuale indennizzo pecuniario.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II , 03/05/2021 , n. 1098
In ambito edilizio, l'istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, è finalizzato ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, remunerazione che consiste nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti ai proprietari delle aree destinate all'edificazione.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II , 13/04/2021 , n. 925
L'istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica; esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa ai proprietari delle aree destinate all'edificazione. In questo caso, non vi è, tuttavia, un'espropriazione ma la conformazione di un'area nell'ambito dei poteri di pianificazione urbanistica secondo atti di esercizio che sono ritenuti conformi alla giurisprudenza formatasi in materia.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II , 05/01/2021 , n. 20
13. Regione Lombardia: differenze tra l’istituto della cessione compensativa di cui all’art. 11, comma 3, l. rg. Lombardia n. 12/2005 e l’istituto della perequazione.
L'istituto della cessione compensativa di cui all'art. 11 comma 3, l. rg. Lombardia n. 12/2005, a differenza della perequazione, si caratterizza per l'individuazione da parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città pubblica, rispetto alle quali l'Amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo e alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva delle aree. In queste aree, il Comune appone il vincolo pre-espropriativo ed entro il termine di cinque anni deve fare ricorso all'espropriazione, con la possibilità di ristorare il proprietario mediante attribuzione di crediti compensativi od aree in permuta in luogo dell'usuale indennizzo pecuniario. L'istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica; esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa ai proprietari delle aree destinate all'edificazione.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 03/07/2020, n.1279
L'istituto della compensazione edificatoria, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica ma mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all'espropriazione, consistente nell'attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa (art. 11, commi 3 e 4, l. rg. Lombardia n. 12/2005).
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 05/03/2020, n.444
La l. reg. Lombardia n. 12 del 2005, all'art. 11, prevede due sistemi di cessione di aree al Comune in corrispettivo dell'attribuzione di diritti edificatori, diversi tra loro, che possono essere definiti, il primo cessione perequativa, ed il secondo cessione compensativa. La cessione perequativa è alternativa all'espropriazione perché non prevede l'apposizione di un vincolo pre-espropriativo sulle aree destinate a servizi pubblici. Infatti prevede che tutti i proprietari, sia quelli che possono edificare sulle loro aree sia quelli i cui immobili dovranno realizzare la città pubblica, partecipino alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche attraverso l'equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune. La cessione compensativa, invece, si caratterizza per l’individuazione da parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città pubblica, rispetto ai quali l'amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo ed alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva delle aree; in queste aree, il Comune appone il vincolo preespropriativo ed entro il termine di cinque anni deve fare ricorso all'espropriazione con la possibilità di ristorare il proprietario mediante attribuzione di crediti compensativi od aree in permuta in luogo dell'usuale indennizzo pecuniario.
T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 17/09/2009, n.4671
14. Regione Lombardia: registro delle cessioni dei diritti edificatori.
Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 11, comma 4, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (secondo cui 'I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione […] sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana. I Comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni') esclude in radice che il registro da esso previsto possa avere una valenza generale e quindi possa porsi come strumento di pubblicità immobiliare parallelo e potenzialmente alternativo al sistema della trascrizione previsto dall'ordinamento generale; la norma va invece interpretata in modo restrittivo, limitandone l'applicazione ai soli casi in base ad essa espressamente disciplinati; diversamente, il contrasto con l'art. 117, comma 1, lett. l), Cost. sarebbe evidente, perché si andrebbe a creare uno strumento in conflitto con l'uniformità di disciplina richiesta dalla norma costituzionale. (Annulla Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 818 del 2022, secondo cui “È possibile annotare nel registro delle cessioni dei diritti edificatori anche le cessioni di cubatura che provengano da atti con i quali il Comune e un privato hanno concordato la cessione di aree pubbliche in cambio di volumetria edificabile, anche se la volumetria non è stata attribuita a titolo perequativo o compensativo”)
Consiglio di Stato, sez. IV, 05/06/2023, n.5469
15. Regolamenti edilizi: inidoneità a imporre pesi espropriativi.
Attraverso un regolamento edilizio non è possibile imporre alla proprietà privata limitazioni o oneri sostanzialmente espropriativi senza dichiarare formalmente la volontà di espropriare o senza prefigurare, in alternativa, una ragionevole soluzione perequativa. L'amministrazione deve scegliere una delle due vie (espropriazione o perequazione) e percorrerla coerentemente.
T.A.R. Firenze, Toscana, sez. I, 28/12/2016, n.1872
16. Volumetria perequativa: dimensionamento.
Nella perequazione urbanistica la volumetria edificabile rapportata alla superficie territoriale di zona e quindi alle dimensioni del lotto e commisurata all’indice edificatorio valevole per la zona di perequazione, viene calcolata sull’intero lotto e quindi comprendendo anche le superfici che saranno destinate alla cessione. Tale metodica consente il trasferimento della capacità edificatoria del lotto originario sull’area destinata alla costruzione effettiva, senza alcuna espropriazione, palese od occulta, delle situazioni giuridiche attribuite ai privati.