Risarcimento del danno da provvedimento legittimo e illegittimo

10 novembre 2023

Repertorio di giurisprudenza

  1. Accertamento della lesione a fronte di domanda di risarcimento del danno: interessi oppositivi e interessi pretensivi.
  2. Annullamento giurisdizionale
  3. Annullamento giurisdizionale per vizio procedimentale
  4. Annullamento in autotutela
  5. Danno da lesione dell’affidamento del privato nella (mancata) emanazione del provvedimento
  6. Danno da atto legittimo: rilevanza della buona fede del privato.
  7. Danno da ^illecito costituzionale^: non risarcibilità.
  8. Danno da illecito provvedimentale
  9. Danno da omessa adozione di provvedimenti contro l'inquinamento: competenza.
  10. Danno da ritardo: presupposti.
  11. Danno da ritardo: individuazione del regime di responsabilità “provvedimentale” della pubblica amministrazione.
  12. Danno da ritardo, responsabilità aquiliana.
  13. Danno da ritardo: responsabilità contrattuale da  contatto sociale.
  14. Danno da perdita di chance
  15. Danno ingiusto: nozione.
  16. Danno non patrimoniale
  17. Domanda autonoma di risarcimento del danno: computo del dies a quo.
  18. Domanda di risarcimento del danno e dichiarata infondatezza della domanda di annullamento
  19. Domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
  20. Domanda di risarcimento del danno a seguito di annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo
  21. Domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento: competenza G.A.
  22. Domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento: competenza G.O.
  23. Domanda di risarcimento del danno in via autonoma: dedotto e deducibile.
  24. Domanda di risarcimento del danno: onere della prova.
  25. Domanda di risarcimento del danno: presupposti.
  26. Responsabilità precontrattuale: presupposti.
  27. Responsabilità precontrattuale: competenza.
  28. Riconoscimento del danno: presupposti.
  29. Riparto di giurisdizione
  30. Risarcimento del danno: presupposto dell'ingiustizia.
  31. Silenzio su istanza a provvedere e domanda di risarcimento del danno

 

1. Accertamento della lesione a fronte di domanda di risarcimento del danno: interessi oppositivi e interessi pretensivi.

La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole.

Cassazione civile, sez. III, 27/07/2021, n.21535

Ai fini della individuazione del regime di responsabilità “provvedimentale” della pubblica Amministrazione, occorre esaminare di volta in volta se oggetto della controversia siano interessi pretensivi od oppositivi, nel primo caso dovendosi applicare, in via analogica, la disciplina “contrattuale” (in senso improprio) di cui al combinato disposto degli artt. 1173, n. 3 e 1218 c.c., nel secondo caso dovendosi applicare, in via analogica, la disciplina di cui agli artt. 2043 e ss. c.c. 

T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 09/01/2020, n.6

 

2. Annullamento giurisdizionale

In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente.

Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/2023, n.8149

L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno, se il richiedente non prova la spettanza del c.d. bene della vita, vale a dire dell'utilità finale cui lo stesso aspira. Del resto, la mera illegittimità dell'atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso causale, la sussistenza del danno e la colpa della P.A.

T.A.R. Calabria, Catanzaro , sez. I , 10/07/2023 , n. 999

Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.

Consiglio di Stato, ad. plen. , 29/11/2021 , n. 21

La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Consiglio di Stato, ad. plen. , 29/11/2021 , n. 19


3. Annullamento giurisdizionale per vizio procedimentale

Il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni soggettive aventi la consistenza dell'interesse legittimo pretensivo è subordinato all'accertamento, in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita oggetto dell'aspettativa giuridicamente tutelata; ne consegue che, nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi formali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale) il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della (doverosa) riedizione dell'azione amministrativa (correlata all'effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell'annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l'atto che, con la sua adozione, aveva estinto l'obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l'obbligo di riprovvedere ex art. 2 l. n. 241 del 1990): ciò perché solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita.

Consiglio di Stato, sez. V, 19/08/2019, n.5737

 

4. Annullamento in autotutela

Nel caso di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione di una concessione demaniale marittima, ove tale annullamento sia legittimo, è configurabile la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per violazione della clausola generale di lealtà e correttezza e per lesione dell'affidamento del privato. Affinché tale responsabilità possa essere integrata, è necessario che: a) la condotta dell'Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) la violazione all'amministrazione si qualifichi in termini di colpa o di dolo; c) il privato dimostri la propria buona fede soggettiva e dia prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, sia dei relativi rapporti di causalità. Tale responsabilità è configurabile come responsabilità precontrattuale ed il danno risarcibile è perciò limitato al cd. interesse negativo, essendo ammesso il ristoro della perdita di chance per le sole occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell'amministrazione, ma non invece il ristoro del danno per il mancato conseguimento della concessione mai rilasciata ed al conseguente utilizzo dell'area.

Consiglio di Stato, sez. VII, 10/05/2022, n.3661

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole annullato dalla pubblica amministrazione.

Consiglio di Stato, ad. plen., 29/11/2021, n.20

 

5. Danno da lesione dell’affidamento del privato nella (mancata) emanazione del provvedimento

I principi enunciati dalle ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 valgono non soltanto nel caso di domande di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento derivante dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché, in definitiva, il privato abbia riposto il proprio affidamento in un comportamento mero dell'amministrazione. In questo caso, infatti, i detti principi valgono con maggior forza, perché, l'amministrazione non ha posto in essere alcun atto di esercizio del potere amministrativo; il rapporto tra la stessa ed il privato si gioca, allora, interamente sul piano del comportamento (…), nemmeno esistendo un provvedimento a cui astrattamente imputare la lesione di un interesse legittimo. In definitiva, poiché il presente giudizio ha ad oggetto una pretesa risarcitoria fondata sulla deduzione di una lesione dell'affidamento della società (…) nella correttezza del comportamento della pubblica amministrazione, causata da una condotta del Comune (…) che l'attrice assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, priva di collegamento, anche solo mediato, con l'esercizio (mai attuato) del potere amministrativo, il proposto regolamento di giurisdizione va definito con l'affermazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Cassazione civile, sez. un., 28/04/2020, n.8236

 

6. Danno da atto legittimo: rilevanza della buona fede del privato.

La presentazione di un progetto non conforme alla normativa urbanistica e vincolistica esclude una responsabilità dell’amministrazione a seguito dell’annullamento del provvedimento favorevole successivamente rilasciato, a ciò ostando il principio di autoresponsabilità che informa l'art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al privato di ricorrere all’ordinaria diligenza per evitare il pregiudizio derivante dall’annullamento in autotutela del titolo.

Cons. Stato, sez. VII, 28/08/2023 n. 8003

 

7. Danno da ^illecito costituzionale^: non risarcibilità.

In materia di giudizi risarcitori promossi in relazione all'esecuzione di provvedimenti meramente attuativi di norme dichiarate incostituzionali, deve escludersi una responsabilità per “illecito costituzionale”, rilevante sul piano risarcitorio, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento; in tali giudizi, peraltro, ai fini del risarcimento del danno non è comunque sufficiente l'illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessario sia fornita la prova del danno subito, ma anche che sussista l'elemento soggettivo del dolo o della colpa della Pubblica amministrazione, non ravvisabile se, nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità, l'atto risulti conforme alla norma e quindi, legittimo.

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II , 22/06/2021 , n. 459

In materia di giudizi risarcitori promossi in relazione all'esecuzione di provvedimenti meramente attuativi di norme dichiarate incostituzionali, deve escludersi una responsabilità per “illecito costituzionale”, rilevante sul piano risarcitorio, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento; in tali giudizi, peraltro, ai fini del risarcimento del danno non è comunque sufficiente l'illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessario sia fornita la prova del danno subito, ma anche che sussista l'elemento soggettivo del dolo o della colpa della Pubblica amministrazione, non ravvisabile se, nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità, l'atto risulti conforme alla norma e quindi, legittimo.

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II , 22/06/2021 , n. 459

 

8. Danno da illecito provvedimentale

La quantificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extra - contrattuale disciplinata dall' art. 2043 c.c. ; conseguentemente, per accedere alla tutela, è indispensabile, ancorchè non sufficiente, che l'interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da un comportamento) illegittimo dell'Amministrazione reso nell'esplicazione (o nell'inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell'interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali pure, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali.

T.A.R., Campania, Napoli, sez. IV , 15/02/2021 , n. 976

 

9. Danno da omessa adozione di provvedimenti contro l'inquinamento: competenza.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo.

Cassazione civile, sez. un., 23/02/2023, n.5668

 

10. Danno da ritardo: presupposti.

Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse.

Consiglio di Stato, sez. IV , 17/08/2023 , n. 7797

Il riconoscimento del danno da ritardo - relativo ad un interesse legittimo pretensivo - non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento; l'ingiustizia del danno non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato.

T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I , 12/05/2023 , n. 150

L' art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo /inerzia dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo, non già come effetto del ritardo ex se riguardato, bensì perché la condotta inerte, o tardiva, è stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo. Il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, del quale quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul quantum, deve pertanto essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte, ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'Amministrazione.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V , 03/04/2023 , n. 2087

Il riconoscimento del risarcimento del danno da ritardo o da omissione di un atto amministrativo, relativo a un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla valutazione sulla spettanza del bene della vita e, conseguentemente, alla dimostrazione che la richiesta del provvedimento sia destinata ad esito favorevole, sicché deve essere dimostrata la spettanza definitiva del bene collegato all'interesse legittimo.

T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 25/03/2019, n.161

 

11. Danno da ritardo: individuazione del regime di responsabilità “provvedimentale” della pubblica amministrazione.

Ai fini della individuazione del regime di responsabilità “provvedimentale” della pubblica Amministrazione, occorre esaminare di volta in volta se oggetto della controversia siano interessi pretensivi od oppositivi, nel primo caso dovendosi applicare, in via analogica, la disciplina “contrattuale” (in senso improprio) di cui al combinato disposto degli artt. 1173, n. 3 e 1218 c.c., nel secondo caso dovendosi applicare, in via analogica, la disciplina di cui agli artt. 2043 e ss. c.c..

T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 09/01/2020, n.6

 

12. Danno da ritardo, responsabilità aquiliana.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale, essendo richiesta la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo. La valutazione di questi ultimi, in termini di dolo o colpa, non può essere fondata soltanto sul dato oggettivo del superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo. In ogni caso, infatti, occorre quantomeno verificare se il comportamento dell'apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili.

Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2023 , n. 4453

Nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno; gli interessi, pertanto, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.

Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2019, n. 4857

 

13. Danno da ritardo: responsabilità contrattuale da  contatto sociale.

La responsabilità che grava sulla Pubblica Amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti — la Pubblica Amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione — che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della Pubblica Amministrazione. Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale, con l'avvertenza che tale inquadramento non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto.

Cassazione civile, sez. un., 28/04/2020, n.8236

In tema di diritto al risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo, viene in rilievo una specifica relazione tra p.a. e cittadino, preventiva rispetto al fatto o atto produttivo di danno e perciò distinta dalla pura e semplice responsabilità extracontrattuale; tale relazione, che ha assunto la denominazione di "contatto sociale qualificato" o di "responsabilità da contatto", implica da parte della p.a. il corretto sviluppo dell'iter procedimentale non solo secondo le regole generali di diligenza, prudenza e perizia, ma anche e soprattutto di quelle specifiche del procedimento amministrativo, sulla base delle quali avviene la legittima emanazione del provvedimento finale.

Consiglio di Stato, sez. IV, 12/03/2010, n.1467

 

14. Danno da perdita di chance

Il danno da perdita di chance può essere risarcito solo con specifico riguardo al grado di probabilità con cui, in concreto, il richiedente avrebbe potuto conseguire il bene della vita, e cioè in ragione della maggiore o minore probabilità, con conseguente necessità di distinguere fa probabilità di riuscita e dunque chance risarcibile e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, da considerarsi chance non risarcibile. Il ricorrente ha l'onere di provare elementi atti a dimostrare, pur in modo presuntivo, la possibilità concreta che gli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I , 02/05/2023 , n. 7427

La chance è una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa), purché ne sia prevista una consistenza probabilistica adeguata. Pertanto, in quanto situazione giuridica riconosciuta e protetta dall'ordinamento, la sua lesione ad opera dell'azione autoritativa dalla p.a. integra l'elemento del danno contra ius, che l'art. 2043 c.c. pone come presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo al danneggiato, di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito, nella duplice forma del ristoro per equivalente o di quello in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. Tuttavia, la tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "probabilità seria e concreta?" o anche "elevata probabilità?" di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto. L'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 08/04/2023, n.372

Non si può parlare di chance perduta nell'ipotesi in cui il danno si configuri quale danno da conseguimento tardivo del bene della vita (nella fattispecie, il rilascio tardivo di un permesso di costruire); in tali casi, la conseguente richiesta risarcitoria relativa al mancato rilascio del permesso di costruire, articolata come richiesta di risarcimento dei danni per mancata percezione di possibili canoni locativi, non può essere configurata come danno da perdita di chance, integrando non un danno emergente, ma un lucro cessante, un mancato guadagno e, in quanto tale, richiede la piena prova da parte del danneggiato.

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II , 19/01/2023 , n. 20

Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, nell'ipotesi di esclusione illegittima, la perdita di chance risulta risarcibile soltanto nel caso in cui il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, non essendo sufficiente la mera possibilità.

Consiglio di Stato, sez. V , 18/10/2022 , n. 8860

In tema di risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione, il danno patrimoniale da perdita di chance costituisce un danno futuro, che consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante che deve essere ricondotta al momento in cui il comportamento illecito ha inciso sulla possibilità di vantaggio, in termini di conseguenza dannosa potenziale.

Consiglio di Stato, sez. III , 28/06/2022 , n. 5355

 

15. Danno ingiusto: nozione.

L'ingiustizia del danno, elemento costitutivo della responsabilità della Pubblica Amministrazione, sussiste ove risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) dell'Amministrazione, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira, per cui il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza del bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo.

Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2023, n.591

Il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente a oggetto il bene della vita richiesto con l'istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto.

Consiglio di Stato, sez. II, 07/01/2022, n.106

Nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 (applicabile "ratione temporis"), l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità dell'atto amministrativo poi annullato in autotutela rientra nella cognizione del giudice amministrativo e non può essere proposta al giudice ordinario, poiché l'azione amministrativa illegittima - composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi - non può essere scissa in differenti posizioni da tutelare, essendo controverso l'agire provvedimentale nel suo complesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo di incidenza sulla giurisdizione.

Cassazione civile, sez. un., 21/04/2016, n.8057

 

16. Danno non patrimoniale

Sebbene non possa essere considerato risarcibile in re ipsa , per il ristoro del danno non patrimoniale è sempre ammessa la prova per presunzioni semplici, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile ritenere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato.

Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. , 25/05/2023 , n. 367

 

17. Domanda autonoma di risarcimento del danno: computo del dies a quo.

Ai fini della domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell' art. 30, comma 5, c.p.a ., il termine decadenziale di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di annullamento decorre, se la sentenza di annullamento sia stata impugnata con un ricorso per revocazione dichiarato inammissibile nella fase rescindente, dalla pubblicazione della sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria, ovvero, nel caso di ricorso per revocazione straordinaria, dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata per revocazione.

Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. , 27/07/2023 , n. 488

 

18. Domanda di risarcimento del danno e dichiarata infondatezza della domanda di annullamento

L'infondatezza della domanda giudiziale di annullamento determina l'infondatezza e la conseguente reiezione dell'azione di condanna al risarcimento del danno, peraltro con domanda dal tenore generico, in quanto manca l'illegittimità dell'azione amministrativa. Del resto, la domanda di risarcimento da illegittimità provvedimentale della P.A. deve essere respinta una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c., per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie ivi prevista, in quanto - come nella specie - l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo non può essere considerata ingiusta o illecita.

T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 28/12/2022, n.17734

Dall'infondatezza dei vizi di illegittimità denunciati dal ricorrente consegue l'assenza del necessario requisito dell'ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell'illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione dell'interesse legittimo, con la conseguenza che si rivela infondata la domanda risarcitoria.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 10/02/2022, n.1635

 

19. Domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.

Per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.; una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.

Consiglio di Stato, ad. plen., 13/07/2022, n.8

 

20. Domanda di risarcimento del danno a seguito di annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo

In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente.

Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/2023, n.8149

In caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, come quello coperto dal giudicato di annullamento, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie, mentre spetta alla pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile; la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato.

Consiglio di Stato, sez. VI , 19/01/2023 , n. 674

Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione.

Consiglio di Stato, sez. III, 03/06/2022, n.4536

La responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Consiglio di Stato, ad. plen. , 29/11/2021 , n. 20

In presenza di illegittima attività provvedimentale, la responsabilità dell'Amministrazione non può farsi conseguire, in via diretta e automatica, all'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo; tuttavia, l'illegittimità del provvedimento lesivo, pur non identificandosi nella colpa, costituisce un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione di colpa, che la P.A. può vincere solo dimostrando elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore.

T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 04/02/2021, n.789

 

21. Domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento: competenza G.A.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche alle pretese risarcitorie quando il diritto soggettivo è leso da un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile, sia pure mediatamente, all'esercizio del potere e non da una mera attività materiale.

Consiglio di Stato, sez. IV, 03/08/2023, n.7503

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole annullato dalla pubblica amministrazione.

Consiglio di Stato, ad. plen., 29/11/2021, n.20

 

22. Domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento: competenza G.O.

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.

Cassazione civile, sez. un. , 06/02/2023 , n. 3496

La responsabilità della p.a. per il danno prodotto al privato a causa della violazione dell'affidamento va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale.

Cassazione civile, sez. un., 28/04/2020, n.8236

La controversia relativa ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, come una concessione edilizia, della legittimità del cui annullamento non si discute, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato.

Cassazione civile, sez. un., 08/03/2019, n.6885

Quando il risarcimento è fondato sulla lesione dell'affidamento in conseguenza dell'emanazione di un atto illegittimo perché annullato in autotutela o in via giurisdizionale, non ci si duole del danno derivante dall'illegittimo esercizio di un potere amministrativo in senso sfavorevole al privato, bensì di un comportamento conseguenza del precedente esercizio del potere amministrativo in favore del danneggiato; pertanto, il provvedimento amministrativo — che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla e quindi non rileva più come provvedimento che rimuove un ostacolo all'esercizio di un diritto — continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla Pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica, per avere tale atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento, avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter legittimamente procedere alla edificazione del fondo.

Consiglio di Stato, sez. IV , 20/12/2017 , n. 5980

La domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (In senso conforme Sez. Un. civ., 23 marzo 2011, nn. 6594, 6595, 6596; Sez. Un. civ., 4 settembre 2015, n. 17586; Sez. Un. civ., 22 maggio 2017, n. 12799; Sez. Un. civ., 23 gennaio 2018, n. 1654; Sez. Un. civ., 8 marzo 2019, n. 6885; in senso contrario Sez. Un. civ., 21 aprile 2016, n. 8057; Sez. Un. civ., 29 maggio 2017, n. 13454).

Cassazione civile, sez. un., 04/09/2015, n.17586

 

23. Domanda di risarcimento del danno in via autonoma: dedotto e deducibile

È ammissibile la domanda di risarcimento del danno basata su vizi di legittimità non esaminati dal giudice in sede di cognizione (con effetti di giudicato), in quanto irritualmente dedotti: nei giudizi amministrativi di natura impugnatoria, il giudicato non copre dedotto e deducibile ma si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati nel ricorso.

Cons. Stato sez. IV, 04/09/2023, n. 8149

 

24. Domanda di risarcimento del danno: onere della prova.

In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente.

Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/2023, n. 8149

L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno, se il richiedente non prova la spettanza del c.d. bene della vita, vale a dire dell'utilità finale cui lo stesso aspira. Del resto, la mera illegittimità dell'atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso causale, la sussistenza del danno e la colpa della P.A.

T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. I , 10/07/2023, n. 999

In caso di domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione pubblica spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria; sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione.

Consiglio di Stato, sez. VII , 27/03/2023 , n. 3094

Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico.

Consiglio di Stato, sez. III, 09/03/2023, n.2492

In caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell'elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c., mentre spetta alla Pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile; la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.

T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 06/11/2020, n.489

 

25. Domanda di risarcimento del danno: presupposti.

Il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa dell'amministrazione; quanto all'elemento soggettivo, da ultimo citato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Consiglio di Stato sez. III, 18/06/2020, n.3903

Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato, ma va affermata la risarcibilità degli interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della p.a., l'interesse al bene in relazione al quale si correla l'interesse legittimo e sempre che il detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo.

Cassazione civile, sez. un., 22/07/1999, n. 500

 

26. Responsabilità precontrattuale: presupposti.

Affinché possa configurarsi una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione è necessario non solo che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva, ovvero di aver maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose, bensì anche che: i) detto affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che — valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti — risulti oggettivamente contraria ai cennati doveri di buona fede e lealtà; ii) tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'Amministrazione in termini di colpa o dolo; iii) il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'Amministrazione.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23/09/2022 , n. 12110

 

27. Responsabilità precontrattuale: competenza.

Spetta al G.O. la cognizione delle domande di risarcimento del danno arrecato all'affidamento riposto dal privato in ordine all'adozione da parte dell'Amministrazione di una condotta conforme ai canoni di correttezza e di buona fede. Va, dunque, declinata in favore del G.O. (avanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all' art. 11, comma 2, c.p.a .) la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A..

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I , 01/04/2021 , n. 310

 

28. Riconoscimento del danno: presupposti.

Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico.

Consiglio di Stato, sez. III, 09/03/2023, n.2492

I criteri cui deve attenersi il giudice di merito avanti al quale sia dedotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. attengono: a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la incidenza del danno su un interesse rilevante per l'ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell'interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto; c) la riferibilità dell'evento dannoso ad una condotta positiva od omissiva della p.a.; d) la imputazione a titolo di dolo o di colpa della p.a., non già sulla base del mero dato obiettivo della semplice adozione e/o alla esecuzione di un atto illegittimo, ma della violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa.

Cassazione civile, sez. un. , 22/07/1999 , n. 500

 

29. Riparto di giurisdizione

Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi. Il criterio di riparto della giurisdizione va quindi determinato nel senso che se la controversia è introdotta dal privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio di un potere discrezionale (art. 7 cod. proc. amm.), la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo in quanto rispetto all'esercizio di questo potere la posizione soggettiva vantata dal privato assume la natura di interesse legittimo. Diversamente, invece, la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per i danni derivanti da comportamenti colposi che non si siano tradotti in scelte od atti autoritativi dell'amministrazione, apparterrà alla giurisdizione del giudice ordinario.

Cassazione civile, sez. un., 14/04/2023, n.10063

 

30. Risarcimento del danno: presupposto dell'ingiustizia.

Il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente a oggetto il bene della vita richiesto con l'istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto.

Consiglio di Stato, sez. II , 07/01/2022 , n. 106

 

31. Silenzio su istanza a provvedere e domanda di risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza del privato — anche ammesso che i presupposti per configurare il silenzio inadempimento sussistano — equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere accordato se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto.

Consiglio di Stato, sez. IV, 01/07/2021, n.5033

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