Regolamentazione delle locazioni turistiche brevi da parte degli enti locali

17 dicembre 2025

Corte costituzionale 16 dicembre 2025 n. 186

 

Il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la l.r. Toscana n. 61/2024

Con ricorso iscritto al n. 14 del registro ricorso 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 prima serie speciale 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, comma 6, 41, commi 3 e 4, da 42 a 45, 59 e 144, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

Interessa in questa sede esaminare le motivazioni con cui la Corte ha respinto le censure dirette nei confronti dell'articolo 59 della legge regionale, il quale attribuisce ai comuni ad alta densità turistica e ai comuni capoluogo di provincia il potere di disciplinare, mediante regolamento, lo svolgimento delle locazioni turistiche brevi, anche in forma imprenditoriale. In particolare, la norma consente ai comuni di individuare zone o aree del territorio comunale nelle quali introdurre criteri e limiti specifici per tali attività e, nei casi previsti, di assoggettarle a un regime autorizzatorio di durata quinquennale, con possibilità di fissare contingenti massimi di autorizzazioni per ambiti omogenei.

L'art. 59 della l.r. Toscana n. 61/2024

Articolo 59 - Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve

1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 , convertito dalla l. 77/2020 , e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , esercitate anche in forma imprenditoriale.
2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare: 
a) del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente; 
b) della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) delle caratteristiche del tessuto urbano; 
d) della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico; 
e) della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi; 
f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi. 
3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare: 
a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione breve; 
b) nell’individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi; 
c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività. 
4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l’esercizio dell’attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee. 
5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 60 o della SCIA di cui all’articolo 61. Il rilascio dell’autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli.
6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonché di un singolo locale all’interno della medesima unità immobiliare. 
7. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.

Le censure del Governo

Il Governo ha censurato l’articolo 59 ritenendo che esso invadesse la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, incidendo indirettamente sul diritto di proprietà e sulla libertà contrattuale dei locatori, nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali. Secondo il ricorrente, la norma avrebbe introdotto limitazioni “localistiche” non consentite all’esercizio di un’attività riconducibile alla disciplina civilistica delle locazioni.

Secondo il Governo, la norma violerebbe in primo luogo, l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, consentendo limitazioni dei diritti dei proprietari immobiliari.

In secondo luogo, la norma violerebbe anche l’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si farebbe «illegittimamente interprete di interessi pubblici» riservati all’esclusiva potestà legislativa statale in materia di tutela dei beni culturali.

Le argomentazioni della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure relative all’articolo 59.

In primo luogo, essa ha chiarito che la disciplina delle locazioni turistiche brevi, nella parte in cui regola profili amministrativi, autorizzatori e pianificatori, non è riconducibile all’ordinamento civile, ma rientra prevalentemente nelle materie del turismo e del governo del territorio, entrambe di competenza regionale (piena o concorrente). La regolazione dei contratti e dei loro effetti resta riservata allo Stato, ma le limitazioni indirette all’esercizio dell’attività economica, funzionali alla tutela di interessi pubblici, costituiscono espressione tipica del diritto amministrativo.

Con riferimento ai poteri dei comuni, la Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la scelta regionale di attribuire agli enti locali un potere regolatorio mirato e territorialmente differenziato. Tale scelta è giustificata dalla natura fortemente localizzata del fenomeno delle locazioni turistiche brevi e dagli effetti che esso produce sul tessuto urbano, sociale e abitativo, soprattutto nei contesti caratterizzati da overtourism. Il legislatore regionale ha, pertanto, correttamente valorizzato il livello comunale quale sede più idonea per bilanciare gli interessi dei proprietari, degli operatori turistici, dei residenti e della collettività.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’articolo 59 non attribuisce ai comuni un potere arbitrario, poiché il regolamento comunale deve muoversi entro criteri e finalità espressamente indicati dalla legge regionale, tra cui la preservazione del tessuto sociale, la garanzia di un’offerta abitativa sufficiente e accessibile per la locazione di lungo periodo e la corretta fruizione turistica del patrimonio storico e culturale. Tali finalità sono state ritenute ragionevoli e coerenti con interessi pubblici di rilievo costituzionale.

Quanto alla tutela dei beni culturali, la Corte ha escluso la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., osservando che il riferimento alla “corretta fruizione turistica del patrimonio storico” si colloca nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, materia di competenza concorrente, e risulta comunque recessivo rispetto alle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio.

Infine, la Corte ha evidenziato che la disciplina in esame non svuota il diritto di proprietà, poiché il proprietario conserva alternative economicamente rilevanti di utilizzo dell’immobile, potendo destinarlo ad altre forme di locazione o ad attività ricettive diverse, e può contestare in sede giurisdizionale i regolamenti comunali ritenuti illegittimi: la destinazione dell’immobile a locazione turistica breve non costituisce, secondo la Corte, contenuto indefettibile del diritto dominicale.

Di assoluto pregio la ricostruzione del quadro al cui interno si collocano i rapporti tra aspirazioni regolamentative e prerogative proprietarie.

Gli scenari affacciati dalla sentenza n. 186/2025

La quasi totalità delle Regioni italiane ha oggi introdotto una qualche forma di regolamentazione delle locazioni turistiche brevi, almeno sotto il profilo amministrativo e turistico.

In nessuna Regione, tuttavia, la locazione turistica breve è integralmente sottratta alla disciplina civilistica statale (l. n. 431/1998); gli interventi regionali riguardano profili amministrativi, turistici e urbanistici, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte costituzionale (sentt. n. 80/2012, n. 94/2024).

Nel confermare l’articolo 59 della legge regionale Toscana n. 61/2024 come fonte normativa per l’esercizio di poteri regolatori comunali in materia di locazioni turistiche brevi -  configurando un modello di intervento amministrativo territoriale volto a governare un fenomeno economico complesso e ad elevato impatto urbano e sociale, in coerenza con il riparto costituzionale delle competenze - la Corte costituzionale colloca la regolazione in sede locale delle locazioni turistiche brevi da un lato nell'alveo del principio di sussidiarietà (§ 7.3 sentenza) dall'altro tra i compiti degli enti locali di adottare la disciplina amministrativa «volta a conciliare gli interessi dei proprietari e degli utenti con quelli contrapposti (di tipo sociale ed urbanistico)» (id.).

Compiti estranei alla disciplina civilistica di competenza governativa, vero che «la destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà». 

La novità qualitativa, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2025, è dunque rappresentata dai modelli – come quello toscano – che attribuiscono espressamente ai comuni poteri regolatori incisivi, fino all’autorizzazione preventiva e al contingentamento territoriale. 

La stagione di una nuova regolazione in sede regionale e comunale delle locazioni turistiche brevi può dirsi avviata.

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