Locazioni turistiche: repertorio di giurisprudenza.

12 ottobre 2026

Le forme di ospitalità diffusa nelle decisioni dei giudici civili e amministrativi

Articolo pubblicato il 03/03/2025 e aggiornato il 12/10/2026

 


 

Abitazione, attività di affittacamere e attività alberghiera

L'attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell'immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non ricade nell'ambito dell'art. 19 l. n. 241 del 1990 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione, salvo previsioni specifiche, collegate a particolari categorie di immobili. Il limite tra l'attività imprenditoriale e non imprenditoriale si ricava implicitamente dalla disciplina delle case vacanze, che consente la gestione non imprenditoriale sino a tre unità immobiliari.

Cons. Stato, Sez. V, 07/04/2025, n. 2928

L'impiego ricorrente e regolare di un immobile per attività ricreative, con livelli di rumore superiori ai limiti consentiti, non è in linea con la locazione turistica breve. Tale utilizzo comporta il mutamento della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva, soggetta alle normative sull'inquinamento acustico stabilite dalla l. n. 447 del 1995.

Cons. Stato, Sez. V, 02/10/2024, n. 7913

L'uso esclusivo dell'attività di affittacamere comporta una destinazione non residenziale ma turistico-ricettiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4174); anche l'art. 1, lettera a), della legge della Regione Campania n. 17 del 24 novembre 2001, annovera gli esercizi di affittacamere tra le "strutture ricettive extralberghiere".

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 01/02/2023, n.735

Il significato letterale attribuito al termine abitazione permette di escludere che l’attività di affittacamere possa assimilarsi all’uso abitativo, dovendo piuttosto essere qualificata come attività commerciale. In questo senso l’attività di affittacamere deve essere equiparata all’attività alberghiera, in quanto, sia pure con proporzioni ridotte, presenta caratteristiche imprenditoriali simili, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico. L’attività di affittacamere, infatti, comporta la prestazione di una serie di servizi personali accessori rispetto alla mera prestazione dell’alloggio, quali, ad esempio, il riassetto del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni ceduto in godimento, nonché la fornitura della biancheria da letto e da bagno, che consentono di ricondurla nell’ambito dell’attività ricettiva alberghiera (v. Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 109; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 dicembre 2010, n. 26087).

Corte d'Appello di Milano, 30/04/2020, n. 1049

L'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest'ultima analoga, comportando, non diversamente dall'esercizio di un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico.

Cass. Civ., Sez. III, 3/12/2002, n. 17167

 

Affitti brevi: limitazioni.

La mera offerta in locazione turistica, al di fuori dall’esercizio di un’attività imprenditoriale, non richiede una segnalazione certificata di inizio attività, “ma una mera comunicazione di inizio attività, a fini di monitoraggio, a cui non corrispondono poteri conformativi o inibitori dell’Amministrazione, che può eventualmente avviare un altro procedimento, riconducibile all’esercizio di altri poteri espressamente conferiti”. Ne consegue che, in base ai principi di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi, non è attribuito da alcuna norma il potere di rifiutare la ricezione della comunicazione, né di inibire l’attività di locazione di un immobile per finalità turistica.

T.A.R. Lazio, Sez. IIter, 13/07/2026 n. 1281

La disciplina amministrativa delle locazioni turistiche non incide sulla qualificazione civilistica del contratto, ma può individuare requisiti di compatibilità dell'attività con il contesto urbano, quando essi rispondano a motivi imperativi di interesse generale e rientrino nelle competenze comunali in materia urbanistica, edilizia, viabilità e gestione del territorio: è pertanto legittimo il regolamento comunale che, senza perseguire finalità di disincentivo della locazione turistica e senza alterare la disciplina urbanistica, richiede la disponibilità di parcheggi pertinenziali o soluzioni equivalenti, in quanto la presenza di spazi di sosta è funzionale a evitare che l'arrivo degli ospiti aggravi la pressione veicolare sulle strade locali; in mancanza della prova della dotazione minima di parcheggi, è legittimo il divieto di prosecuzione dell'attività e il conseguente diniego di inserimento nel portale regionale e di rilascio del CIR.

T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 22/04/2026, n. 560

È legittima la previsione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del Comune di Firenze in forza della quale nel nucleo storico (Zona A – sottozona A1) è vietato l’insediamento dell’uso per residenza temporanea come individuato al comma 3.1 dell’art. 19, al dichiarato fine di «favorire la permanenza degli usi abitativi di tipo urbano, migliorando le condizioni di abitabilità, mantenendo la riconoscibilità della struttura insediativa storica». Tale divieto non è assoluto e indiscriminato, poiché fa riferimento ad un’area circoscritta, in ragione delle sue caratteristiche oggettive, ha ad oggetto specifiche tipologie di destinazioni d’uso e ha comunque una durata limitata, coincidente con quella del piano operativo.

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 14/05/2026 n. 916

Nel quadro normativo attuale, l'attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell'immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non ricade nell'ambito dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione, salvo previsioni specifiche, collegate a particolari categorie di immobili. Il limite tra l'attività imprenditoriale e non imprenditoriale si ricava implicitamente dalla disciplina delle case vacanze, che consente la gestione non imprenditoriale sino a 3 unità immobiliari (sebbene, secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate, a fini fiscali, il limite sia costituito da 4 unità immobiliari).

Cons. Stato, Sez. V, 07/04/2025 n. 2928

E' legittima la scelta dell'amministrazione locale, effettuata in sede di pianificazione urbanistica, di individuare una destinazione funzionale specifica all'interno della categoria Turistico Ricettiva ricomprendente "le attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa quali affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico e attività saltuarie di alloggio e prima colazione", indicando quale requisito minimo per le unità nella città storica destinate ad uso turistico ricettivo una SU non inferiore a 50 mq.

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 31/03/2025 n.308

L'art. 9 par. 1 lett. b) e c) direttiva 2006/123/Cee (servizi nel mercato interno) deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, per motivi diretti a garantire un'offerta sufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente accessibili, assoggetta talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, ad un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all'obiettivo perseguito, dato che quest'ultimo non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce un regime che subordina ad un'autorizzazione preventiva l'esercizio di talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione, che è fondata su criteri relativi al fatto di concedere in locazione il locale di cui trattasi «in maniera reiterata, per brevi periodi, ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio» e che conferisce alle autorità locali il potere di precisare, nell'ambito stabilito da tale normativa, le condizioni di rilascio delle autorizzazioni previste da detto regime alla luce di obiettivi di varietà sociale e in funzione delle caratteristiche dei mercati locali delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi, combinandole, se necessario, con un obbligo di compensazione sotto forma di trasformazione accessoria e concomitante di locali aventi un altro uso in abitazioni, purché tali condizioni di rilascio siano conformi ai requisiti stabiliti da tale disposizione e detto obbligo possa essere assolto in condizioni trasparenti e accessibili.

Corte giustizia UE grande sezione, 22/09/2020, n.724

 

Corte costituzionale

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., la disciplina regionale che impone, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, il mutamento della destinazione d’uso in turistico-ricettiva degli immobili destinati a locazione breve, consentendo invece alle strutture extra-alberghiere gestite in forma imprenditoriale di conservare la destinazione residenziale. La disciplina determina un’irragionevole disparità di trattamento e introduce una misura sproporzionata rispetto al pur legittimo obiettivo di contenere l’overtourism. L’illegittimità si estende alle disposizioni sui poteri comunali di pianificazione, fondate sulla nuova destinazione d’uso. Non fondate le censure relative alla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Corte costituzionale, 09/10/2026, n. 164

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l’art. 5, comma 1, lett. b), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025. La norma, sostituendo l’art. 10-ter della legge reg. Puglia n. 49 del 2017, qualifica il CIR come «propedeutico» al rilascio del CIN previsto dall’art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023. Il codice regionale e quello statale possono coesistere. Il legislatore regionale non può però subordinare l’attribuzione del codice nazionale alla previa registrazione regionale. Così facendo impone agli operatori locali un onere aggiuntivo e incide sulla potestà statale di fissare in modo uniforme le condizioni di accesso al mercato. In materia di concorrenza l’uniformità della disciplina è un bene in sé, perché normative regionali diverse creano barriere territoriali.

Corte costituzionale, 08/10/2026, n. 163

E' legittimo l'articolo articolo 59 (Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve) della legge regionale della Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, là dove consente ai comuni a più alta densità turistica, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia,  la possibilità di individuare, con proprio regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve, vero che la destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà. In una prospettiva teleologica, l’art. 59 è peraltro «riconducibile alla materia del turismo, del quale cerca di assicurare uno svolgimento “sostenibile”, e a quella del governo del territorio, perché lo scopo di «garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine» (comma 2), oltre a soddisfare istanze sociali (di certo non estranee alla competenza legislativa regionale), si traduce in un razionale assetto del territorio, che anche nelle zone più “attrattive” deve conservare spazi destinati agli usi abitativi. Inoltre, dato lo scopo di «perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale» (art. 59, comma 2), la norma attiene anche alla «tutela […] dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e alla «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.)».

Corte costituzionale 16/12/2025 n. 186

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della l.r. Valle d’Aosta 18 luglio 2023, n. 11, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello Statuto speciale. La norma fissa in centottanta giorni all’anno la durata complessiva massima della locazione turistica breve di camere arredate situate in unità abitative destinate ad abitazione permanente o principale. Questo limite non regola la durata dei contratti di locazione e non tocca l’autonomia negoziale: se viene superato, i contratti restano pienamente validi ed efficaci e continuano a essere disciplinati dal codice civile. La soglia temporale indica soltanto il momento oltre il quale l’uso turistico non è più «puramente occasionale e momentaneo». Da quel momento si ha un mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da abitazione principale ad abitazione temporanea, ai sensi della legge urbanistica regionale. Ne seguono solo conseguenze amministrative: sanzioni e perdita delle agevolazioni edilizie previste per l’abitazione principale. 

Corte costituzionale, 24/05/2024, n. 94

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4, l.reg. Lombardia del 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - là dove prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato - trattandosi di disposizione che incide direttamente su rapporti civilistici e, quindi, su principi di ordinamento civile riservati allo Stato dall'art. 117 comma 2 lett. d) cost.

Corte Costituzionale, 14/11/2008, n. 369

 

Interdittiva antimafia e S.C.I.A. B&B

È legittima la determinazione del Comune con la quale viene disposta la revoca di S.C.I.A. per la realizzazione di un Bed & Breakfast, in ragione della intervenuta interdittiva antimafia, vero che La disciplina delle informazioni antimafia si applica anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a S.C.I.A.

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I , 28/03/2025 , n. 703

 

Mutamento di destinazione da abitativa a affittacamere

«La destinazione di un immobile ad uso abitativo all'attività di affittacamere determina un mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, perché tale disposizione distingue fra destinazione residenziale (lettera a) e destinazione turistico-ricettiva (lettera a-bis), così prevedendo due distinte categorie funzionali. Né le varie modifiche della disposizione (da ultimo con il D.L. n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 20024) hanno inciso su tale previsione», trovando applicazione il principio secondo il quale, in tema di reati edilizi, «il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea».

Cass. Pen., Sez. III, 12/09/2024 n. 42369

La destinazione di un immobile ad uso abitativo all'attività di affittacamere determina un mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, perché tale disposizione distingue fra destinazione residenziale (lettera a) e destinazione turistico-ricettiva (lettera a-bis), così prevedendo due distinte categorie funzionali. Né le varie modifiche della disposizione (da ultimo con il D.L. n. 69 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 20024) hanno inciso su tale previsione.

Cass. Pen., Sez. 3, 12/09/2024 n. 42369

 

Provincia autonoma di Trento: l. prov. 7/2002.

Dalla disposizione dell'art. 33 comma 1, l. prov. Trento n. 7 del 2002, che definisce il bed and breakfast come "l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione" - si desume chiaramente la connotazione residenziale che contraddistingue tale forma di attività extra - alberghiera e che preclude il suo insediamento nell'ambito delle "zone alberghiere" e lo sfruttamento degli indici urbanistici previsti per tali zone.

T.A.R. Trento, Sez. I, 09/12/2016, n. 419

 

Rapporti tra disciplina urbanistica e disciplina civilistica

L’intervento legislativo con il quale leggi regionali – nella specie l’art. 29 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (che ha abrogato la legge regionale 15/2007) – stabiliscono che l’attività di B&B non comporti il mutamento di destinazione di uso dell’immobile ai fini urbanistici, in altri termini, non può in nessun modo interferire con la volontà contrattuale dei comproprietari, con la quale si è voluto escludere ogni modifica della destinazione ad uso abitativo dei singoli piani, proprio in considerazione del fatto che la legislazione regionale, nel disciplinare i rapporti c.d. verticali tra privati e la pubblica amministrazione, persegue finalità diverse, di natura pubblicistica, relative unicamente alla classificazione delle attività.

Corte d'Appello di Milano, 30/04/2020, n. 1049

La legislazione in materia urbanistica o, più in generale, in materia amministrativa, disciplinando il rapporto tra cittadino e norme di carattere pubblicistico non può comportare un automatico recepimento nell'ambito della disciplina dei rapporti tra privati dei criteri per i quali si stabilisce se una certa attività comporti o meno mutamento di destinazione ai fini della regolamentazione dell'assetto urbanistico - edilizio del territorio. Il che a dire che una legge regionale come quella della Lombardia (n. 15/2007) che - con riferimento all'attività di bed and breakfast - stabilisce che l'esercizio di tale attività non comporta il cambiamento di destinazione dell'uso dell'immobile ai fini urbanistici, non incide sui rapporti privatistici e sugli obblighi che reciprocamente si assumono i condomini tramite il regolamento condominiale.

Cass. Civ., Sez. VI, 16/01/2015, n. 704

L'interrogativo se, ai fini urbanistici, le residenze secondarie destinate ad essere locate ai turisti possano rientrare nel concetto di strutture di servizio alle attività turistiche deve essere risolto in senso negativo. Ciò sulla base dell'osservazione che non può (sul piano logico, innanzitutto) considerarsi come struttura servente quella in cui si svolga l'attività principale (ossia l'attività turistica in una componente essenziale, quella dell'ospitalità dei turisti). Anzi, come esattamente si rileva nella motivazione del provvedimento di diniego impugnato, proprio la presenza di ulteriori residenze secondarie destinate ai turisti accresce la "necessità di dotare di ulteriori servizi l'area interessata".

T.A.R. Aosta, sez. I, 21/02/2011, n. 16

 

Regione Lombardia: l.r. n. 15/2007

È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4, l.reg. Lombardia del 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - là dove prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato - trattandosi di disposizione che incide direttamente su rapporti civilistici e, quindi, su principi di ordinamento civile riservati allo Stato dall'art. 117 comma 2 lett. d) cost.

Corte Costituzionale, 14/11/2008, n. 369

 

Regione Lombardia: l.r. n. 27/2015.

L’intervento legislativo con il quale leggi regionali – nella specie l’art. 29 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (che ha abrogato la legge regionale 15/2007) – stabiliscono che l’attività di B&B non comporti il mutamento di destinazione di uso dell’immobile ai fini urbanistici, in altri termini, non può in nessun modo interferire con la volontà contrattuale dei comproprietari, con la quale si è voluto escludere ogni modifica della destinazione ad uso abitativo dei singoli piani, proprio in considerazione del fatto che la legislazione regionale, nel disciplinare i rapporti c.d. verticali tra privati e la pubblica amministrazione, persegue finalità diverse, di natura pubblicistica, relative unicamente alla classificazione delle attività.

Corte d'Appello di Milano, 30/04/2020, n. 1049

 

Regolamento condominiale: applicabilità ai B&B del divieto per le attività impreditoriali.

L'attività di affittacamere deve essere assimilata a quella imprenditoriale alberghiera, in quanto tale attività, pur differenziandosi per le sue modeste dimensioni, presenta natura analoga, comportando, non diversamente da un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico, così che deve ritenersi illegittima per violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale a proposito di attività commerciali, l'attività di affittacamere.

Cass Civ. Sez. II, 07/10/2020, n.21562

 

Regolamento condominiale: decoro e affitti brevi. 

Il “decoro” cui fa riferimento il regolamento di condominio è dato da quell'insieme di comportamenti di convivenza civile e di rispetto per gli altri, che consentono una vita dignitosa all'interno del condominio che non può essere violato. I continui arrivi e partenze a tutte le ore del giorno e della notte, gli assembramenti nell'atrio condominiale, il rumore da trascinamento delle valigie, il vociare degli ospiti agli arrivi e alle partenze, l'errata raccolta differenziata dei rifiuti, l'abbandono di sacchi della spazzatura sui pianerottoli, le urla e i colpi sulla porta degli ospiti rimasti chiusi nel cortile, sono disagi riconducibili all'attività posta in essere dai conduttori  in relazione agli affitti brevi ad uso turistico.

Tribunale Milano sez. XIII, 16/12/2019, n. 11624

 

Regolamento condominiale: divieti.

La clausola regolamentare che vieta "qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene, alla moralità ed al decoro dell'edificio" non ricomprende in sé l'attività di affittacamere.

Il divieto di destinare un appartamento alla specifica attività di “affittacamere” deve essere contenuto in un regolamento condominiale che abbia valenza contrattuale per essere stato predisposto dall'unico proprietario originario dell'edificio e richiamato nei singoli atti d'acquisto ovvero per essere stato adottato in sede assembleare con il consenso all'unanimità di tutti i condomini.

Tribunale Roma sez. V, 04/01/2022, n.80

Il divieto contenuto nel regolamento condominiale relativo all'esercizio di "affittacamere, locanda, pensione od albergo" non vale a dichiarare di per sé l'attività di bed and breakfast o affittanza breve illegittima per contrarietà ad una norma del Regolamento condominiale, in quanto le clausole regolamentari che limitano la proprietà del singolo condomino vanno interpretate con rigore ed ogni limite deve essere il più possibile esplicito.

Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2018, n. 2757

È nulla la delibera assembleare con la quale viene approvata una clausola del regolamento condominiale lesiva del diritto di proprietà dei singoli condomini, come quella volta a statuire il divieto ad esercitare l'attività turistico alberghiera.

Cass. Civ, Sez. II, 28/09/2017, n. 22711

Ontologicamente l'attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile - in contrapposto all'uso abitativo - a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast. Va quindi giudicata contraria al regolamento condominiale contrattuale che vieta di "concedere in affitto camere vuote o ammobiliate", l'attività di affittacamere.

Cass. Civ, Sez. II, 07/01/2016, n. 109

Anche in presenza di una norma di regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti "ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato", l'attività di bed & breakfast è da ritenersi consentita, essendo inammissibile un'interpretazione estensiva della norma regolamentare che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel condominio, vero che l'attività di affittacamere non comporta una modificazione della destinazione di uso per civile abitazione delle unità immobiliari, risultava inammissibile un'interpretazione estensiva del disposto all'art. 6 del regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel complesso condominiale, considerato altresì che la concreta applicazione della suddetta norma da parte dei condomini si era rivelata più permissiva di quanto derivante dalla stretta interpretazione letterale del disposto regolamentare.

Cass. Civ., Sez. II, 20/11/2014, n. 24707

L'attività di bed and breakfast, essendo in tutto riconducibile all'attività di affittacamere non consentita dal testo regolamentare, rientra tra quelle vietate.

Cass. Civ., Sez. VI, 23/12/2010, n. 26087

 

Riparto di competenze tra Stato e Regioni

E' legittimo l'articolo articolo 59 (Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve) della legge regionale della Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, là dove consente ai comuni a più alta densità turistica, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia,  la possibilità di individuare, con proprio regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve, vero che la destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà.

In una prospettiva teleologica, l’art. 59 è peraltro «riconducibile alla materia del turismo, del quale cerca di assicurare uno svolgimento “sostenibile”, e a quella del governo del territorio, perché lo scopo di «garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine» (comma 2), oltre a soddisfare istanze sociali (di certo non estranee alla competenza legislativa regionale), si traduce in un razionale assetto del territorio, che anche nelle zone più “attrattive” deve conservare spazi destinati agli usi abitativi. Inoltre, dato lo scopo di «perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale» (art. 59, comma 2), la norma attiene anche alla «tutela […] dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e alla «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.)».

Corte costituzionale 16/12/2025 n. 186

 

TARSU: B&B e poteri dei Comuni.

Rientra nel potere impositivo dei Comuni determinare la tariffa della TARSU relativa ad un immobile, non prendendo in considerazione la sua destinazione d'uso bensì l'attività economica o professionale effettivamente esercitata al suo interno.

Cass. Civ., Sez. Trib., 27/02/2020, n. 5358

Non esiste un'unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell'attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta, pertanto, alle singole Regioni. L'equiparazione normativa, ai fini della regolamentazione dei servizi per il turismo nell'ambito del territorio regionale, dei B&B agli alberghi, non impone ai Comuni di quella Regione di assimilarli anche quanto al trattamento tariffario ai fini TARSU. Tuttavia, non può di certo ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del B&B ad un albergo: si tratta, invero, di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, che, come visto, inserisce espressamente i B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero.

Cass. Civ., Sez. Trib., 27/02/2020, n. 5355

 

Turismo, pianificazione e bilanciamento degli interessi

Il Comune può, nell’esercizio della potestà di pianificazione urbanistica, distinguere gli usi ricompresi nella medesima categoria funzionale e limitare l’insediamento di nuove attività di locazione turistica breve in determinate aree del territorio, al fine di tutelare il patrimonio storico, l’equilibrio urbano e la residenza stabile, purché le restrizioni siano sorrette da esigenze oggettive e rispettino i principi di necessità e proporzionalità. La disciplina urbanistica opera autonomamente rispetto a quella turistica regionale.

È legittima la previsione urbanistica che vieta nuovi insediamenti di attività di locazione turistica breve, salvaguardando quelle già legittimamente esercitate anteriormente all’efficacia della variante. Ai fini dell’applicazione del regime riservato agli usi preesistenti, non è sufficiente la mera allegazione della precedente destinazione turistica dell’immobile, occorrendo elementi idonei a dimostrare l’effettivo pregresso esercizio dell’attività.

TAR Toscana, Sez. I, 29/06/2026, n. 1373

La disciplina amministrativa delle locazioni turistiche non incide sulla qualificazione civilistica del contratto, ma può individuare requisiti di compatibilità dell'attività con il contesto urbano, quando essi rispondano a motivi imperativi di interesse generale e rientrino nelle competenze comunali in materia urbanistica, edilizia, viabilità e gestione del territorio: è pertanto legittimo il regolamento comunale che, senza perseguire finalità di disincentivo della locazione turistica e senza alterare la disciplina urbanistica, richiede la disponibilità di parcheggi pertinenziali o soluzioni equivalenti, in quanto la presenza di spazi di sosta è funzionale a evitare che l'arrivo degli ospiti aggravi la pressione veicolare sulle strade locali; in mancanza della prova della dotazione minima di parcheggi, è legittimo il divieto di prosecuzione dell'attività e il conseguente diniego di inserimento nel portale regionale e di rilascio del CIR.

T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 22/04/2026, n. 560

La previsione del divieto di insediamento dell’uso per residenza temporanea nel centro storico cittadino non presenta, di per sé, profili di irragionevolezza, né contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, giustificandosi in ragione dell’esigenza di assicurare uno sviluppo del territorio che non si limiti al coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma tenga conto delle necessità abitative della comunità, della concreta vocazione dei luoghi, dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti e delle esigenze economico-sociali della comunità (è questa la visione dell’urbanistica inaugurata da Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, e consolidatasi nella giurisprudenza successiva, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 8412; Id., 12 giugno 2017, n. 2861; Id., 13 ottobre 2015, n. 4716) e si pone dunque entro i confini propri della pianificazione urbanistica in quanto funzionale al raggiungimento del fine dell’ordinato assetto del territorio o, secondo una felice espressione, del migliore «assetto territoriale della convivenza».

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 14/05/2026 n. 916

Di fronte al fenomeno dell'afflusso turistico, ormai endemico e fisiologico, emerge la necessità per l'amministrazione di un bilanciamento degli interessi di tipo nuovo, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, almeno tre profili: quello della conservazione del bene-risorsa turistica; quello della tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; quello – più ampio – del macro-impatto sul territorio (ad esempio, l'emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti). Tale bilanciamento degli interessi deve comportare l'analisi e l'adozione di strumenti amministrativi e regolatori che sono anch'essi di tipo nuovo.

Cons. Stato, Sez. IV, 15/04/2025 n 3258

 

 

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