Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo.

3 marzo 2005

Pur non contenendo un obbligo espresso di accessibilità dei siti internet delle pubbliche amministrazioni, la legge Stanca - legge 9.1.2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" - prevede un sistema di riscontro dell'accessibilità o, meglio, del rispetto dei requisiti tecnici fissati tramite l'art. 11. Ciò avviene attraverso una ripartizione dei compiti di verifica e di vigilanza tramite enti e procedure determinati, descritti parte nella legge, parte nel Regolamento di attuazione. Questo articolo esamina gli articoli della legge Stanca e del Regolamento di attuazione attraverso i quali il legislatore fissa compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei così detti "soggetti erogatori", ossia dei soggetti indicati dall'art. 3 della legge come tenuti alla sua applicazione.

La ripartizione dei compiti di vigilanza e verifica dei siti internet

La legge Stanca affida:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di:

  • vigilare sul rispetto “da parte delle amministrazioni statali” delle disposizioni della legge (art. 7, c. 1, lettera b);

regioni, province autonome e enti locali, il compito di:

  • vigilare “sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge” (art. 7, c. 2)

al Regolamento di attuazione il compito di:

  • fissare le modalità di verifica del mantenimento del requisito di accessibilità in capo ai soggetti privati, ossia diversi da quelli di cui all'art. 3, che abbiano fatto richiesta di valutazione dei propri siti internet  o del materiale informatico prodotto(art. 6)

Il Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005:

  • indica i criteri e principi generali perchè "i servizi realizzati tramite servizi informatici" possano definirsi accessibili (art. 2, c. 1);
  • affida al Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) il compito di istituire, con proprio provvedimento, "l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet" (art. 3, c. 1);
  • rimette al decreto ministeriale di cui all'art. 11 della legge Stanca il compito di fissare a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c); b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1; c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall’articolo 7 , comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7 (art. 3, c. 5);
  • fissa, quanto ai soggetti privati, ossia da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge Stanca (art. 4):
    • modalità di richiesta della valutazione (art. 4);
    • le ipotesi in cui si rende necessario un aggiornamento della valutazione di accessibilità (art. 6);
    • il contenuto dei poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati da parte del CNIPA (art. 7);
  • indica, quanto ai soggetti erogatori, ossia i soggetti istituzionali e quelli comunque a quelli obbligati alla sua applicazione ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge Stanca:
    • modalità di utilizzo del logo attestante il possesso del requisito di accessibilità (art. 8);
    • contenuto e modalità dei controlli (art. 9).

Questo articolo tratta unicamente del controllo svolto su questi ultimi.

Soggetti erogatori e soggetti privati: valutazione dell'accessibilità

La legge Stanca e il Regolamento definiscono:

  • "soggetti erogatori" quelli tenuti alla applicazione della legge: essi sono elencati nell'art. 3 della legge;
  • "soggetti privati" quelli diversi da quelli di cui all'art. 3 citato (art. 1, c.1, lettera g, Regolamento).

I primi:

  • "provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche" e, in caso di riscontro positivo, sono autorizzati, previa segnalazione al Cnipa, ad utilizzare il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità di cui all'art. 5 (art. 8 Regolamento);
  • possono, "nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004", acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento (art. 3, comma 4, Regolamento). La disposizione è di difficile comprensione, non fosse altro per il fatto di utilizzare l'espressione "amministrazioni interessate", dai contorni indefiniti: per brevità ne riserviamo l'esame ad altra sede.

I secondi:

  • possono richiedere l’autorizzazione ad utilizzare il logo di cui all'art. 5, allegando l’attestato di accessibilità rilasciato a tal fine da uno dei valutatori (art. 4 del Regolamento);
  • sono tenuti a richiedere un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità nel caso di "modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell’autorizzazione", da svolgersi anteriormente al termine di validità della stessa, fissato in dodici mesi (art. 6 Regolamento);
  • sono soggetti ai poteri ispettivi di controllo descritti nell'art. 7 del Regolamento.

Controlli esercitabili sui soggetti erogatori

Le modalità di controllo su soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 3 della legge Stanca sono fissate nell'art. 9 del Regolamento. Questo:

  • impone all'amministrazione pubblica centrale la nomina di un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, senza compensi aggiuntivi (art. 9, c. 1);
  •  affida:
    • alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare, avvalendosi del CNIPA, il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti” dalle amministrazioni statali (art. 9, c. 2); 
    • a regioni, province autonome e enti locali, il compito di organizzare "autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto" (art. 9, c.3);
  • indica le modalità di verifica nei confronti delle (sole) amministrazioni statali (art. 9, c. 2).

L’esito della verifica, quale che esso sia, viene comunicato al dirigente responsabile. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate “anomalie”, il CNIPA richiede “all’amministrazione statale la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione”.

Lemmi, interrogativi

Dalla lettura delle disposizioni elencate, soprattutto dell'art. 9 del Regolamento, sorgono non pochi interrogativi. Ne indichiamo alcuni:

  1. l'espressione "mantenimento" presuppone che il sito oggetto della "verifica" abbia già soddisfatto positivamente i requisiti tecnici di cui all'art. 11; si tratta quindi di un controllo volto a verificare che l'accessibilità del sito e dei servizi da questo offerti, già certificati, perdurino nel tempo; è assente un compito analogo che abbia per oggetto la mancata applicazione in sé della legge, ossia la messa in rete da parte di una amministrazione statale di un sito che, realizzato con contratto, non risulti rispettoso delle linee guida sin dalla sua pubblicazione;

  2. la dizione “anomalie” presenta contorni quantomeno indefiniti; se è certamente da ritenersi che si tratti di discordanze rispetto alle linee guida, al tempo stesso la peculiarità del termine suggerisce di ritenere che il CNIPA possa andare al di là delle semplici violazioni dei Requisiti Tecnici di cui all’art. 11 della legge, riferendosi piuttosto al più vasto ambito dei “Criteri e principi generali per l’accessibilità” stabiliti dall’art. 2 del Regolamento di attuazione. Quali, ad esempio, facilità e semplicità d’uso, separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, rispondenza alle esigenze dell’utente e soddisfazione nell’uso dell’interfaccia.

Soggetti erogatori esclusi dalla verifica

L'art. 3 della legge Stanca individua i soggetti tenuti alla applicazione della legge. L'art. 9 del Regolamento disciplina le modalità di verifica nei loro confronti. Se al CNIPA sono affidati i controlli verso le amministrazioni dello Stato (art. 7, c. 1, lettera b, legge Stanca; art. 9, c. 2, Regolamento), se regioni, province autonome e enti locali sono delegate a vigilare autonomamente (come?) “sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge” (art. 7, c. 2, legge Stanca; art. 9, c. 3, Regolamento), chi controlla i soggetti non istituzionali indicati nella seconda parte del comma primo dell’art. 3 della legge Stanca, ossia aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e aziende appaltatrici di servizi informatici? La legge non lo dice. L'art. 9 del  Regolamento nulla dispone, infatti, a questo proposito, né sono rinvenibili disposizioni di rinvio ad provvedimenti ancora da assumersi.

E ancora: le amministrazioni dello Stato, quelle regionali, provinciali e locali, cui fa riferimento l'art. 9 del Regolamento, non esauriscono la platea delle pubbliche amministrazioni, ossia dei soggetti elencati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui il comma 1 dell'art. 3 della legge Stanca rinvia per definire i soggetti obbligati. Stiamo parlando, tanto per fare qualche esempio, di scuole, aziende statali, comunità montane, università, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, servizio sanitario nazionale: ma anche verso questi soggetti il Regolamento tace.

Mancato o tardivo adeguamento successivamente all'intervento del CNIPA

Ed infine. Quid iuris nell’ipotesi di mancato o tardivo adeguamento da parte dell’amministrazione statale ^colpevole^ all'invito rivolto dal CNIPA ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di attuazione? Esclusi i poteri sostitutivi, assente una disposizione sanzionatoria dedicata, resta l’ipotesi della responsabilità generale di cui agli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sempre che nel contenuto e nell’estensione dell’obbligazione di risultato incombente al dirigente incaricato rientri il compito di assicurare la rispondenza del sito ai criteri di accessibilità stabiliti tramite il decreto di cui all’art. 11: tema già trattato in occasione dell'esame dell'art. 9 [nota 10], cui basti forse aggiungere che non è certo al CNIPA che può essere rimessa l'attivazione delle procedure di infrazione nei confronti del dirigente.

Conclusioni

Attraverso l'articolo 9 del Regolamento attuativo il legislatore ha inteso fissare compiti e contenuti della verifica della accessibilità dei siti internet dei "soggetti erogatori", ossia dei soggetti tenuti alla applicazione della legge Stanca. Tuttavia, nonostante l'intitolazione di carattere generale, la disposizione:

  1. non contempla i soggetti non istituzionali indicati nella seconda parte del comma primo dell’art. 3 della legge Stanca;

  2. può indurre a ritenere esclusi gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali.

L'ampiezza e la rilevanza dei soggetti esclusi dalle modalità di verifica dettate nel Regolamento attuativo della legge Stanca appaiono, senza ombra di dubbio, il punto maggiormente dolente del provvedimento. Assolta la previsione relativa all'inserimento nei contratti del rispetto dei requisiti tecnici, se essi non vengono in tutto o in parte soddisfatti la risoluzione del problema è affidata ad un contraddittorio tra due contraenti: soggetto erogatore, da un lato, suo fornitore, dall'altro. Tutto ciò affaccia, ad avviso di chi scrive, il rischio di degradare l'accessibilità da valore universale a dato contrattuale, come tale rimesso alla volontà dei contraenti.

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