Legge Stanca: la sanzione della responsabilità dirigenziale.
L'articolo esamina una delle previsioni sanzionatorie della legge Stanca sull'accessibilità dei siti internet (l. 9.1.2004 n. 4), e precisamente l'art. 9, secondo il quale il dirigente che non osserva le disposizioni in essa contenute si espone alla sanzione della responsabilità dirigenziale. In ragione del contenuto della legge, la responsabilità del dirigente è tuttavia limitata ad alcuni aspetti formali e non riguarda l'accessibilità in sé dei siti internet delle Pubbliche amministrazioni.
La responsabilità dirigenziale nel testo unico sul pubblico impiego
Nell'impianto normativo attuale le ipotesi al cui verificarsi si configura, in capo al dirigente pubblico, la responsabilità dirigenziale sono:
- il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
Per entrambe, nell'ipotesi di conclusione positiva delle procedure di cui all'art. 5 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286, il legislatore ha previsto "l'impossibilità del rinnovo dello stesso incarico dirigenziale" [nota 1].
Il disposto dell'art. 9 l. 9.1.2004 n. 4
La legge 9.1.2004, n. 4, aggiunge un terza ipotesi a quelle descritte nell'art. 21 del testo unico sul pubblico impiego, disponendo all'art. 9:
"L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Al mancato raggiungimento degli obiettivi e all'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente si aggiunge quindi, quale ipotesi di responsabilità dirigenziale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella legge 4/2004".
Le procedure di accertamento della responsabilità dirigenziale
La responsabilità dirigenziale non si concretizza al (solo) verificarsi delle ipotesi descritte nei paragrafi precedenti, bensì al termine delle procedure descritte nell'art. 5 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286, le quali mirano a garantire che la sanzione venga emessa soltanto allorché, definite le procedure, possa "ragionevolmente ritenersi che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo sia dovuta alla inadeguata capacità professionale (o manageriale) del dirigente" [nota 2] alla luce:
- dell'oggetto e della durata del contratto;
- degli obiettivi da conseguire, con riferimento:
- alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice; nonché
- alle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite.
Ipotesi di responsabilità dirigenziale secondo la legge Stanca
Ogni sanzione si accompagna alternativamente alla violazione a) di una norma che imponga un determinato comportamento; b) di una norma che vieti un determinato comportamento. Nella legge Stanca sono rinvenibili, con riferimento ai soggetti pubblici:
- prescrizioni positive, ossia obblighi di fare:
- nell'art. 4, comma 1;
- nell'art. 4, comma 2, secondo periodo;
- nell'art. 4, comma 3;
- nell'art. 4, comma 4;
- nell'art. 8, comma 1;
- divieti, ossia obblighi di non fare:
- nell'art. 4, comma 2, primo periodo.
Le fattispecie al cui verificarsi si accompagna la responsabilità dirigenziale sono quindi:
- l'immotivata mancata considerazione del rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità, in sede di valutazione delle offerte per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici (art. 4, comma 1);
- il mancato adeguamento dei contratti in essere per "la realizzazione e la modifica di siti INTERNET" in occasione del loro rinnovo, modifica o novazione (art. 4, comma 2);
- l'autorizzazione alla concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, senza la verifica che tali beni e servizi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11 (art. 4, comma 3);
- la mancata messa a disposizione del dipendente disabile della strumentazione hardware e software e della tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità in relazione alle mansioni effettivamente svolte (art. 4, comma 4);
- il mancato inserimento, tra le materie di studio a carattere fondamentale, delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive in occasione della formazione e dell'aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 8, comma 1), da svolgersi "con tecnologie accessibili" (art. 8, comma 2);
- la stipula di contratti per "la realizzazione e la modifica di siti INTERNET" quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti tramite il decreto di cui all’art. 11 (art. 4, comma 2).
Fattispecie escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 9
La legge Stanca non contiene una norma secondo la quale i siti debbono essere di per sé accessibili né l'art. 9 configura come ipotesi di responsabilità disciplinare la pubblicazione di un sito non accessibile. Diversamente esso qualifica come tale la mera "inosservanza" delle disposizioni in essa contenute e solo di esse. La pubblicazione di un sito in tutto o in parte non conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'art. 11, non costituisce quindi ipotesi di responsabilità dirigenziale indifferentemente quando:
- sia stato realizzato senza contratto;
- sia stato realizzato in forza di un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11 ma di cui non sia ancora intervenuto il rinnovo, la modifica o la novazione;
- sia stato realizzato in forza di un contratto nuovo, rinnovato, modificato o novato, che quindi espressamente preveda il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'art. 11.
Le prime due ipotesi sono di per sé escluse dall'ambito di applicazione della legge: la terza è anch'essa esclusa perché l'art. 4 vieta sì la stipula dei contratti che non contengano il rispetto dei requisiti in questione, ma l'ipotesi di responsabilità dirigenziale si configura al verificarsi di questa ipotesi (cioè la sottoscrizione di un contratto che non preveda il rispetto dei requisiti) e non di altre, pur ad esse collegate quali l'esatto adempimento del contratto, fattispecie diversa nei cui confronti è esclusa l'applicazione analogica trattandosi di sanzioni.
I responsabili "dell’accessibilità informatica" secondo lo Schema del Regolamento di Attuazione
L'art. 9 dello Schema del Regolamento di Attuazione, di cui all'articolo 10 della legge Stanca, approvato nel Consiglio dei Ministri del 9.7.2004,dispone che "per l'attuazione delle legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi" (comma 1), rimettendo a Regioni, Province autonome ed enti locali il compito di organizzare "autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto" (comma 3). La norma:
- punta a individuare un soggetto permanentemente incaricato di monitorare l'applicazione della legge;
- introduce una distinzione tra compiti di verifica dell'attuazione della legge, per le amministrazioni centrali, e compiti di verifica dell'attuazione del decreto attuativo, per Regioni, Province e enti locali;
- sembra attribuire al responsabile in quota alle amministrazioni centrali il compito della verifica, o dell'organizzazione della verifica, non solo del sito dell'amministrazione centrale di riferimento ma di tutti i siti delle realtà amministrative che da esse discendono in un rapporto gerarchico [nota 5].
Le "eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti"
L'art. 9 si chiude con un richiamo alla "normativa penale e civile vigente" nell'intento di sottintendere e sottolineare le conseguenze non solo disciplinari che si accompagnerebbero ad una non corretta applicazione della normativa da parte dei dirigenti responsabili del servizio e comunque dei dipendenti incaricati. La generalità dell'affermazione ne tradisce l'innocuità: va da sé che tanto per i dirigenti che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la contestazione delle rispettive responsabilità non esclude l'applicazione della generale disciplina amministrativa, penale e contabile generale, come per i dipendenti pubblici statuisce l'art. 55 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.