Criteri redazionali: processo civile vs processo amministrativo alla luce del decreto n. 110/2023

di
Redazione #PA
23 agosto 2023

Decreto Ministero della Giustizia 7 agosto 2023 n. 110

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.187 dell'11 agosto 2023 il Decreto 7 agosto 2023, n. 110, Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Il decreto riscrive lo schema di regolamento trasmesso il 24 maggio 2023 dal Ministro della Giustizia al CNF e si applica «ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva» (art. 12).

Criteri redazionali e giudizio amministrativo

Criteri redazionali e limiti dimensionali sono operanti nel processo amministrativo a partire dal 5 giugno 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 25 maggio 2015 "Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti", cui sono seguiti il decreto 16 ottobre 2017 ("Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo") e il decreto 22 dicembre 2016 ("Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo").

La declinazione giurisprudenziale dei decreti è monitorata nell'articolo "Sinteticità e chiarezza degli atti nel processo amministrativo: repertorio di giurisprudenza".

Sintesi delle differenze tra criteri del processo civile e criteri del processo amministrativo

In sintesi:

  • i limiti dimensionali nel processo civile si applicano solo alle cause di valore inferiore a euro 500.000,00 (art. 1); limitazione che il processo amministrativo non conosce;
  • il processo amministrativo assegna diverse lunghezze a seconda sia del rito che delle diverse tipologie di atti. Nel processo civile questa distinzione non esiste, distinguendosi unicamente tra di atti (art. 2);
  • nel processo amministrativo esiste sì la possibilità di inserire i collegamenti ipertestuali a documenti o atti depositati (art. 2, lett. g, decreto 22.12.2016), ma ciò non è  tecnicamente possibile, a differenza del processo civile telematico;
  • le esclusioni dai limiti dimensionali sono più puntuali nel processo amministrativo (art. 4);
  • in disparte il numero dei caratteri autorizzati, nel processo amministrativo le deroghe ai limiti dimensionali devono essere previamente autorizzate attraverso un meccanismo particolarmente declinato dal legislatore. Nel processo civile è il legale che espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti (art. 5);
  • mentre nel processo amministrativo non sono ammesse note a piè di pagina, nel processo civile è possibile sia pure con riferimento unicamente alla "indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari" (art. 6);
  • nel processo amministrativo si debbono utilizzare "caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt" (art. 8 decreto 22.12.2016), contro i 12 pt senza specifica particolare dei tipi nel processo civile (art. 6). 

Analisi dei criteri redazionali

Campo di applicazione

Mentre il decreto 16 ottobre 2017 disciplina i ricorsi e degli altri atti difensivi "nel processo amministrativo" (art. 1) senz'altra specificazione, il decreto n. 110/2023:

  • «stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo»;
  • «stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile» validi unicamente «per le cause di valore inferiore a euro 500.000».

 

Criteri di redazione degli atti processali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110)

Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

Art. 2 - Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

Art. 2 - Criteri di redazione degli atti processuali di parte

1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticita' degli atti processuali in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche', quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:

a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);

b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);

c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo; d) evitano, se non e' strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante «copia e incolla»; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalita' atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;

e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;

f) ai fini di cui all'art. 4 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;

g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;

h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art. 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.

Limiti dimensionali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016

Art. 3 -  Limiti dimensionali degli atti processuali

Art. 3 - Limiti dimensionali degli atti processuali di parte

1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione e' contenuta nel limite massimo di:

a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonche' agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attivita' difensive possibili soltanto all'udienza.

2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

 

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito:

a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'art. 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8);

b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8);

c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.

2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).

3. I limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano anche alle memorie di replica.  (Comma modiifcato dal decreto 16 ottobre 2017)

Esclusioni dai limiti dimensionali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

Art. 4 -  Esclusioni dai limiti dimensionali

Art. 4 - Esclusioni dai limiti dimensionali

1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);

b) l'indice e la sintesi dell'atto;

c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;

- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita';

- l'individuazione dell'atto impugnato;

- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale; l'indice dei motivi e delle questioni;

- le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6;

- le conclusioni dell'atto;

- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003;

- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; l'indice degli allegati;

- le procure a rappresentare le parti in giudizio;

- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Deroghe ai limiti dimensionali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

Art. 5 - Deroghe ai limiti dimensionali

Art. 5 - Deroghe ai limiti dimensionali

1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessita', anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si e' reso necessario il superamento dei limiti.

2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

1. Con il decreto di cui all'art. 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000 (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art. 8), e 100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e a caratteri 16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8), per gli atti indicati all'art. 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessita' di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.

2. Con il decreto di cui all'art. 6 puo' essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

Autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

 

Art. 6 - Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali

Il decreto n. 110/2023 non contiene una norma analoga a quella dell'articolo 6 del decreto 22 dicembre 2016 per il processo amministrativo.

La ragione sta nel fatto che non è necessaria alcuna autorizzazione per eccedere i limiti dimensionali, essendo sufficiente la dichiarazione del difensore ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

 

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 e' effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato.

2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto e' automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante. (comma modificato dal decreto 16 ottobre 2017).

3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1.

4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.

5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.
6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.

Tecniche redazionali

Processo civile (decreto 7 agosto 2023 n. 110) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

Art. 6 - Tecniche redazionali

Art. 8 - Specifiche tecniche

1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; 

b) con interlinea di 1,5;

c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

 

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:

a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;

b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonche' su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

Non sono consentite note a pie' di pagina.

2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.

Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice

L'articolo 7 (Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice) del decreto n. 110/2023 recita:

1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

I decreti del processo amministrativo non contengono norma analoga.

La norma di riferimento è l'articolo 3 (Dovere di motivazione e sinteticità degli atti) del codice del processo amministrativo, a norma del quale:

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.

Schemi informatici

A norma dell'articolo 8 (Schemi informatici) del decreto n. 110/2023:

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche' tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi' conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

Non vi è norma corrispondente nel processo amministrativo.

Formazione

A norma dell'articolo 9 (Formazione) del decreto n. 110/2023:

1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalita' di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Non vi è norma corrispondente nel processo amministrativo.

Osservatorio permanente

Processo civile (decreto n. 110/2023) Processo amministrativo (decreto 22 dicembre 2016)

Art. 10 - Istituzione di un osservatorio permanente

Art. 10 - Monitoraggio

1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.

2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

1. Ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sara' aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sara' comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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