E' stata pubblicata sul BURL n. 40 supplemento 2 ottobre 2015 la legge regionale 1 ottobre 2015 - n. 27 ^Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo^ approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/827 del 16 settembre 2015.
La legge entrerà in vigore il prossimo il 17 ottobre 2015, a decorrenza del quale risulterà abrogata la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 ^Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo^ (art. 86 - Abrogazioni).
Quest'ultima, tuttavia, rimane la disciplina di riferimento per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione (art. 84 - Disposizione transitoria e finale generale).
Di seguito la tabella riassuntiva degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 27/2015.
Il testo della legge regionale della Lombardia n. 27 dell'1 ottobre 2015 è disponibile sul portale del Consiglio Regionale a questo indirizzo.
La legge entrerà in vigore il prossimo il 17 ottobre 2015, a decorrenza del quale risulterà abrogata la legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 ^Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo^ (art. 86 - Abrogazioni).
Quest'ultima, tuttavia, rimane la disciplina di riferimento per i procedimenti amministrativi pendenti, fino alla relativa conclusione (art. 84 - Disposizione transitoria e finale generale).
Di seguito la tabella riassuntiva degli adempimenti previsti dalla l.r. n. 27/2015.
TERMINE | ADEMPIMENTO | COMPETENZA | NORMA |
Entro il 14 febbraio 2016 (120 giorni dall’entrata in vigore della legge) | Art. 37, c. 3: Approvazione regolamento di attuazione di cui all’art. 37, comma 1 | Giunta Regionale | Art. 37, co. 3 (TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE) |
Entro il 14 febbraio 2016 (120 giorni dall’entrata in vigore della legge) | Art. 44, c. 2: Censimento delle aziende ricettive all’aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico | Comuni | Art. 44, c. 2 (TITOLO III- RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO V – ATTIVITA’ RICETTIVE ALL’ARIA APERTA) |
Nessun termine | Art. 11, c. 5: Approvazione criteri per istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello unico regionale del questionario di gradimento dell’offerta turistica | Giunta Regionale | Art. 11, 5 (TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO) |
Nessun termine | Art. 15, c. 1: Approvazione del Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo (validità triennale) | Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale | Art. 15, co. 1 (TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE) |
Nessun termine | Art. 16, c. 1: Approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività | Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività | Art. 16, co. 1 (TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE, CAPO IV – PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE REGIONALE) |
TERMINE | ADEMPIMENTO | OBBLIGATI | NORMA |
Entro 120 giorni da approvazione delibera della Giunta regionale di cui all’art. 11, comma 5 | Adeguamento ai criteri stabiliti con delibera di Giunta di cui all’art. 11, comma 5 | Strutture di informazione e accoglienza turistica istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge | Art. 11, co. 7 (TITOLO II – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, CAPO III – ORGANISMI DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO) |
Entro 1 anno da entrata in vigore del regolamento | Presentazione alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui all’art. 21, comma 1 (della classificazione o dei servizi offerti e del rispetto degli standard qualitativi richiesti) | Titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente legge | Art. 21, co. 5 (TITOLO III – RICETTIVITA’ TURISTICA, CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE) |
Il testo della legge regionale della Lombardia n. 27 dell'1 ottobre 2015 è disponibile sul portale del Consiglio Regionale a questo indirizzo.


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