Strumenti urbanistici generali e previsioni vincolistiche su singoli immobili

3 febbraio 2014
Con sentenza - non recentissima ma di sicuro interesse - n. 2265 depositata il 24 aprile 2013 il Consiglio di Stato, sezione quinta,  riconosce la legittimità delle previsioni dello strumento urbanistico generale finalizzate alla tutela storico-monumentale di singoli edifici.


Per giungere a questa conclusione i Giudici di Palazzo Spada muovono dall'articolo 1 della l. 19 novembre 1968 n. 1187, che - sostituendo il testo dell'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 -  ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all’indicazione dei “vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico”. Questo consente alle autorità locali, nella misura in cui titolari del potere di pianificazione urbanistica, di introdurre limitazioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle di tutela paesaggistica e culturale di competenza statale.

Il potere dell'ente locale trova tuttavia la propria misura nella scelta non di tutelare un singolo immobile, ma di imporre vincoli su singoli edifici espressione di finalità di esigenze urbanistiche più ampie, all'interno delle quali l'immobile trova ragione di tutela per le proprie oggettive caratteristiche.

Di segno fortemente dubitativo a proposito della facoltà, per un’amministrazione comunale, "di imporre un vincolo sulla utilizzazione di singoli beni ricorrendo al potere conformativo esplicato mediante zonizzazione e, più ancora, di ricorrere a microzonizzazioni" in ambito di tutela vincolistica è invece la sezione quarta dello stesso Consiglio di Stato nella decisione 12 giugno 2013, n. 3255 (link).

La sentenza 24 aprile 2013 n. 2265 del Consiglio di Stato è scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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