DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI
L'avv. ........................... (c.f. ................................) , iscritto all’Albo degli avvocati di .............. e l’avv. ........................ (c.f. .............................), iscritto all’Albo degli avvocati di .............., entrambi dell’associazione professionale “.................................” corrente in .........., via .......... n. .., P.Iva. ..................................., si impegnano a prestare al Comune di ............................., ....... , P.Iva. ................................................., la propria opera professionale di consulenza e di assistenza giudiziale nel procedimento promosso avanti il T.A.R. Lombardia dal signor .................................. al fine dell’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. ............ del ..................... portante .............................................................
2. Grado di complessità dell'incarico
In ragione dello strumento giurisdizionale utilizzato dal ricorrente, dei mezzi di ricorso svolti e dei profili giuridici della fattispecie il grado di complessità dell'incarico, valutato ai fini dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 1/2012, è indicato - allo stato delle iniziative del ricorrente - come
3. Attività professionale richiesta
Alla luce delle iniziative del ricorrente, l'incarico necessita - allo stato - della seguente attività professionale:
- esame del ricorso;
- studio della fattispecie;
- predisposizione del controricorso;
- discussione dell'udienza cautelare;
- assistenza nella eventuale istruttoria disposta dal Collegio;
- predisposizione della memoria conclusionale e della eventuale replica alla memoria conclusionale avversaria;
- discussione dell'udienza di merito;
- esame della sentenza.
Alle attività strettamente difensive vanno aggiunte la corrispondenza con il cliente, le conferenze e/o le sessioni con questi e con i suoi eventuali tecnici, le ricerche giurisprudenziali e dottrinarie, la rimessione delle considerazioni finali a procedimento concluso.
3. Compensi professionali
Ai fini
I compensi professionali saranno quelli previsti dalla tariffa forense per le prestazioni giudiziali degli avvocati, nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, tariffa allegata al D.M. n. 127 dell’8.4.2004, salva l’applicazione delle nuove disposizioni tariffarie che intervenissero nel corso dell’espletamento del mandato.
4. Acconti
A norma dell’art. 2233 Codice Civile i professionisti avranno diritto al versamento di congrui acconti per spese ed onorari, con riferimento all’ammontare dei compensi prevedibili per le prestazioni da svolgere.
Rinob
3. - Atteso il valore indeterminabile della pratica, si applicheranno convenzionalmente gli onorari ed i diritti previsti nello ^scaglione^ indeterminabile (25.900,01/103.300,00), calcolati con riferimento sino alla discussione dell’istanza cautelare. Le somme eventualmente necessarie per ulteriore attività saranno oggetto di apposita integrazione.
4. - Per il rimborso delle spese specifiche, delle indennità e delle competenze si applicheranno le disposizioni della tariffa professionale e delle sue eventuali modificazioni.
5. -
6. - L’entità del compenso complessivo è, in via presuntiva e salva l’analisi consuntiva delle prestazioni che verranno effettivamente eseguite, previsto, in euro 4,300,00 (dei quali, euro 3.100,00 per onorari, euro 500,00 per competenze, ed euro 700,00 per spese e rimborso forfettario) oltre all’I.V.A. e all’addizionale 4%.
Sul compenso graverà la ritenuta d’acconto.
7.-
La committente A.C. pagherà allo Studio Legale Spallino-Associazione Professionale i compensi dovuti entro tre mesi dal ricevimento delle periodiche note informative. Decorsi tre mesi dal ricevimento di dette note spetteranno ai professionisti la rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, gli interessi di mora.
Como, il 18 novembre 2010
avv. Antonio Spallino avv. Lorenzo Spallino


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