L'ordine di demolizione non ammette inerzie

8 ottobre 2008
Il Sole 24 Ore di Lunedì 4 giugno riporta la notizia della decisione depositata il 24 maggio (caso Paudicio, ricorso n. 77606/01), con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per l'inerzia dell'amministrazione comunale di Agerola (Napoli) che, pur in presenza di una sentenza di ultimo grado che stabiliva l'illegittimità dell'opera e la legittimità dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, non ha attuato il provvedimento. A Strasburgo si era rivolto il proprietario di un immobile, per trovare un rimedio ai ritardi degli organi amministrativi che non avevano dato seguito alla demolizione di una stalla costruita da un vicino, condannato per abuso edilizio. I giudici europei hanno riconosciuto la violazione del suo diritto di proprietà, garantito dall'articolo 1 dei Protocollo n. 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per la Corte, infatti, il Comune, dopo la sentenza della Cassazione e la sua trasmissione da parte dell'ufficio dell'esecuzione, aveva l'obbligo di provvedere alla demolizione della costruzione non conforme alla legge senza attendere, come sostenuto dal Governo - la conclusione dell'iter amministrativo per la sanatoria richiesta dal proprietario della stalla che, tra l'altro, si protraeva da ben 12 anni. La decisione si pone nel solco opposto rispetto alla tradizione giurisprudenza amministrativa, che vede nella pendenza di un procedimento di sanatoria, la causa ostativa (o quantomeno sospensiva) all'esecuzione di un ordine di demolizione già emesso. Altrettanto innovativi sono i profili della decisione che evidenziano come:
  • omissioni nell'esecuzione di una sentenza costituiscono una violazione del diritto di proprietà, senza che sia necessario accertare se, eseguendo il provvedimento, risulta assicurato «un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti individuali»;
  • è del tutto ininfluente, per la violazione del diritto di proprietà, la mancata attivazione di un procedimento per il risarcimento dei danni da parte del proprietario dell'immobile leso dalla costruzione abusiva.
La Corte ha disposto un indennizzo di 5.000 euro per il danno morale dovuto «alla frustrazione causata dal rifiuto o dall'omissione dell'amministrazione di procedere alla demolizione della costruzione abusiva» a cui ha aggiunto 3.090 euro per le spese legali.

Materiali: decisione Corte Europea dei diritti dell'uomo, caso Paudicio, n. 77606/01 depositata il 24.5.2007 (in francese)

Link: Corte Europea dei diritti dell'uomo: database delle decisioni

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