Regolamento comunale: intervento dell’Autority per installazione e esercizio di impianti telefonici.

11 aprile 2013
Con la Segnalazione, n. AS1028, datata 7 febbraio 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna sui contenuti e i limiti che un regolamento comunale può prevedere in materia di installazione ed esercizio di impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in tecnica DVB-H; il tutto per consentire l'ingresso di nuovi soggetti/Operatori nei mercati interessati evitando illegittime discriminazioni. Nella chiara continuità ed in adempimento della direttiva 1996/19/CE, c.d. direttiva full competition, dopo la Segnalazione, n. AS919, del 28 febbraio dello scorso anno, già evidenziata e commentata nel dettaglio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con Segnalazione n. AS1028, datata 7 febbraio 2013, torna sul tema dei principi fondamentali diretti a garantire, e non ostacolare, sia l'ingresso di nuovi soggetti/Operatori (come previsti dall’art.25 del D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.) nei mercati interessati, che ad evitare illegittime discriminazioni. La nuova Segnalazione trae spunto da alcuni profili, contenuti nella Deliberazione Consigliare del Comune di San Filippo del Mela (ME), n. 3 del 18 marzo 2009, recante il “Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per la trasmissione in standard DVB-H”, idoneo, secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a determinare ostacoli allo sviluppo concorrenziale nel settore delle comunicazioni elettroniche. La Deliberazione comunale prevede, infatti, dei limiti diretti agli impianti di trasmissione per la telefonia mobile al fine di tutelare diversi interessi, tra cui, come previsto dall’art. 3 della medesima Deliberazione, l’interesse di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In tal senso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ricorda che, come già precisato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 307 del 7 ottobre 2003 e Sent. n. 331 del 7 novembre 2003), la tutela della salute pubblica, diretta alla riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, non rientra nelle attribuzioni degli enti locali, ma rimane materia di esclusiva competenza statale. Il principio è stato, altresì, più volte anche sottolineato dal Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto come va dichiarata l’illegittimità di un regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6°, della L. n.36 del 22 febbraio 2001, laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, anche se non espressamente dichiarato, ma rilevabile dal contenuto dell’atto regolamentare , quello di tutelare la salute umana dalle emissioni magnetiche ed elettromagnetiche che promanano da impianti di radiocomunicazioni; come per esempio la fissazione di distanze minime degli impianti di trasmissione (stazioni radio base) dagli insediamenti abitativi. Si ricorda altresì, come per altro già precisato anche nella Segnalazione n. AS919, del 28 febbraio 2012,. che, in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le Regioni possono, esercitare la propria competenza solo nel rispetto delle scelte strategiche di tutela ambientale e della salute, effettuate a livello statale tramite la Legge quadro n. 36 del 2001 che ne individua i principi fondamentali. In materia infatti di procedure per l’installazione o la modifica di impianti radioelettrici, a fronte di una disciplina di matrice statale, il potere delle Regioni di normare deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Stato. Partendo da queste precisazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rileva come, un migliore sviluppo delle infrastrutture dirette ad ospitare impianti per comunicazioni elettroniche, sia un elemento essenziale per lo sviluppo della concorrenza del settore delle comunicazioni elettroniche medesime. In tal senso la progressiva apertura del mercato degli Operatori, ha determinato il sopraggiungere di nuovi soggetti/Operatori in concorrenza con gli Operatori storici, generando rilevanti problemi di sviluppo e di accesso alle infrastrutture esistenti. A seguito delle liberalizzazione, i profili rilevanti si sono, spostati dal rilascio delle autorizzazioni amministrative, per lo svolgimento dell’attività, alla concreta possibilità per i nuovi soggetti/Operatori, entranti nel mercato, di operare ed essere realmente competitivi. Elementi impeditivi alla reale possibilità di accedere al mercato possono essere dati dalla presenza di vincoli illegittimi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture. Per consentire, pertanto, ai nuovi soggetti/Operatori di entrare concretamente nel mercato ed e risultare realmente competitivi è necessario rimuovere ogni ingiustificato e illegittimo ostacolo partendo dalla semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione e mantenimento delle necessarie infrastrutture ed alla diffusione del servizio proposto. La Seggnalazione n. AS1028, datata 7 febbraio 2013, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è disponibile as seguente indirizzo web. .......

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