DECISIONE: Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
- del direttore dei lavori;
- dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'appaltatore.
- prosegue nella traiettoria interpretativa tracciata all'indomani dell'emanazione del DPR 554/1999;
- si inserisce nel solco del dissidio tra i giudici di primo grado e quelli di secondo grado in materia di accesso agli atti, che vede i secondi su posizioni decisamente più restrittive dei primi.


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