L'incompletezza dell'istanza del privato non è ostativa alla decorrenza del termine entro cui la p.a. deve provvedere
27 settembre 2012
Con sentenza 20 luglio 2012 n. 679, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha stabilito che l'incompletezza dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, co.4 D.Lgs. 387/2003 non preclude l'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 31 c.p.a. dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
L'Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità impugna la sentenza del T.A.R. Palermo che da un lato ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di parte privata per ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (ex art. 12 co. 4 D.Lgs. 387/2003), dall'altro ha condannato la stessa amministrazione a provvedere sull'istanza entro il termine ulteriore assegnatole dai giudici.
L'appellante sostiene che l'istanza presentata dal privato fosse incompleta e tale incompletezza, impedendo all'amministrazione di assumere compiute decisioni, fosse ostativa alla decorrenza del termine per provvedere.
I giudici di secondo grado respingono fermamente una simile ricostruzione. L'art. 31 c.p.a., infatti, dà azione all'interessato (ossia alla parte istante) per far accertare al giudice l'obbligo dell'amministrazione di provvedere a condizione che:
L'art. 2 L. 241/1990 obbliga le pubbliche amministrazioni a concludere tutti i procedimenti nei termini fissati dalla legge o dal regolamento, termini che, per i procedimenti ad istanza di parte, iniziano a decorrere dal ricevimento della domanda (co. 6).
Il co. 7 del medesimo articolo prevede un'ipotesi di sospensione dei termini (temporalmente limitata) nel caso di incompletezza istruttoria, quale ne sia la causa, "ma solo previa espressa statuizione dell'amministrazione in tal senso: con il corollario che, in difetto, e, dunque, in ogni caso di perdurante silenzio, il termine evidentemente continua a decorrere".
Il termine in parola non ha natura perentoria e, proprio per questo motivo, la sua scadenza non estingue il potere della p.a. di agire: di qui, la possibilità per l'interessato di agire ex art. 31 c.p.a. e il potere del giudice di ordinare alla p.a. di provvedere.
Per il loro riferimento agli istituti generali del procedimento amministrativo, le consierazioni e le conclusioni di questa sentenza sono applicabili a qualsiasi procedimento ad istanza di parte. La sentenza 20 luglio 2012 n. 679 è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/WebCGARS/frmRicercaSentenza.asp.
L'Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità impugna la sentenza del T.A.R. Palermo che da un lato ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di parte privata per ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (ex art. 12 co. 4 D.Lgs. 387/2003), dall'altro ha condannato la stessa amministrazione a provvedere sull'istanza entro il termine ulteriore assegnatole dai giudici.
L'appellante sostiene che l'istanza presentata dal privato fosse incompleta e tale incompletezza, impedendo all'amministrazione di assumere compiute decisioni, fosse ostativa alla decorrenza del termine per provvedere.
I giudici di secondo grado respingono fermamente una simile ricostruzione. L'art. 31 c.p.a., infatti, dà azione all'interessato (ossia alla parte istante) per far accertare al giudice l'obbligo dell'amministrazione di provvedere a condizione che:
- siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento
- perduri l'inadempimento dell'amministrazione
- sia decorso non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
L'art. 2 L. 241/1990 obbliga le pubbliche amministrazioni a concludere tutti i procedimenti nei termini fissati dalla legge o dal regolamento, termini che, per i procedimenti ad istanza di parte, iniziano a decorrere dal ricevimento della domanda (co. 6).
Il co. 7 del medesimo articolo prevede un'ipotesi di sospensione dei termini (temporalmente limitata) nel caso di incompletezza istruttoria, quale ne sia la causa, "ma solo previa espressa statuizione dell'amministrazione in tal senso: con il corollario che, in difetto, e, dunque, in ogni caso di perdurante silenzio, il termine evidentemente continua a decorrere".
Il termine in parola non ha natura perentoria e, proprio per questo motivo, la sua scadenza non estingue il potere della p.a. di agire: di qui, la possibilità per l'interessato di agire ex art. 31 c.p.a. e il potere del giudice di ordinare alla p.a. di provvedere.
Per il loro riferimento agli istituti generali del procedimento amministrativo, le consierazioni e le conclusioni di questa sentenza sono applicabili a qualsiasi procedimento ad istanza di parte. La sentenza 20 luglio 2012 n. 679 è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/WebCGARS/frmRicercaSentenza.asp.


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