Danno da ritardo: non è sufficiente il mero trascorrere del tempo

18 novembre 2014
Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 1567 del 2 ottobre 2014 il TAR Calabria, Catanzaro, interviene in materia di danno da ritardo, affermando che lo stesso non è risarcibile per effetto del (solo) decorrere del tempo.

In ricorso promosso al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio tenuto dalla resistente e per l’accertamento dell’obbligo di quest’ultima di concludere il procedimento, provvedendo all’erogazione di un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 598/1994, nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente, il TAR Calabria, Catanzaro, accoglie il ricorso annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati ma non liquida alcun danno da ritardo.


Osservano i giudici calabresi che la fattispecie risarcitoria del danno da ritardo, prevista dall'art. 2 bis, della Legge 7.8.1990 n. 241, per la tutela del bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la Pubblica amministrazione, non sfugge ai principi generali in materia di risarcimento del danno, dovendo
essere ascrivibile, sul piano soggettivo, ad un'inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale.
La sussistenza della colpa dell'Amministrazione per il ritardo con il quale ha adottato il provvedimento chiesto dal privato non può essere affermata in base al solo dato oggettivo del tempo, occorrendo l’ulteriore dimostrazione che la P.A. abbia agito con dolo o colpa grave, così che
il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente o ad un animus nocendi, in palese ed inescusabile contrasto con i canoni di imparzialità, correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, Cost.. 
Nella specie, non emergendo rilevanti elementi soggettivi così negativamente caratterizzati in capo alla PA. e  tenendo anche conto della complessità della situazione di fatto che hanno portato all’emanazione di due diversi e contrastanti pareri legali da parte dell’Avvocatura Regionale, il TAR ha respinto la domanda sul punto, pur ritenendo fondato il ricorso.

La sentenza n. 1567/2014 del TAR Calabria, Catanzaro, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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