Amianto: l'ordinanza contingibile e urgente va motivata

9 luglio 2016
Con sentenza n. 1047 del 25 maggio 2016, il TAR Lombardia precisa che la presenza di amianto non è elemento sufficiente per l'emanazione di ordinanza sindacale contingibile e urgente, quando la sua presenza è nota e agli atti da tempo.

La fattispecie riguarda ordinanza sindacale con cui è stato ingiunto ad una società di effettuare entro 30 gg la bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice friabile presenti all'interno di manufatti descritti nella documentazione prodotta dalla stessa ricorrente e di cui si dichiarava la necessità di provvedere "quanto prima" alla loro rimozione.

In sede di ricorso è stata denunciata violazione dell’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000; violazione dell’art. 7 della L. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e sviamento sotto il profilo dell’omessa istruttoria volta ad individuare la situazione di pericolo cui far fronte con l’ordinanza impugnata, in quanto il provvedimento gravato sarebbe stato assunto in totale carenza dei presupposti che legittimano l'esercizio di tale potere da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 267/2000.

Tenuto conto di quanto depositato dal Comune di Magenta a seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR, il Collegio ha rilevato che la presenza di amianto nei manufatti di proprietà della ricorrente era nota all’Amministrazione sin dal marzo 2014, avendo la stessa società trasmesso un’apposita relazione di indagine ambientale.

Considerati gli elementi documentali in questione, il Collegio ha rilevato l’assenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, non sussistendo evidenza, sotto il profilo documentale e motivazionale, della sussistenza di una situazione di emergenza non fronteggiabile con mezzi ordinari.

Nel caso di specie, la sequenza procedimentale dimostrava l’insussistenza dei presupposti legittimanti l'emanazione dell'ordinanza ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000, che si fonda su elementi di fatto risalenti a circa un anno prima, non integrati da acquisizioni istruttorie attuali idonee a dimostrare la sopravvenienza di una situazione eccezionale e di pericolo, cui far fronte mediante l'ordinanza medesima, essendosi il Sindaco dell'ente resistente semplicemente limitato a fondare l'urgenza di intervenire sulle informazioni e i dati già in suo possesso e contenuti nella documentazione sulla mappatura del 2014, senza accertare in concreto lo stato della situazione attuale.

La sentenza 25 maggio n 2016, n. 1047, del TAR Lombardia, Milano, sez. III, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

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