Decreto sviluppo: timeline Piano Casa 2011

15 maggio 2011

Timeline delle scadenze contenute nel decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011.

Tabella temporale di raffronto secondo la l. 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011

 

13 luglio 2011

 

11 settembre

 

12 settembre 2011

 

10 novembre 2011

entrata in vigore della l. 106/2011

60 gg. dall'entrata in vigore 

 

120 gg. dall'entrata in vigore

   

art. 5, comma 9

 

art. 5, commi 11/13

 

comma 14

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio  2011 il testo definitivo della legge 12 luglio 2011, n. 106
^Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia^

Termine per le Regioni - sia ordinarie che a statuto speciale - per approvare specifiche leggi finalizzate a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente tramite:

  1. il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

  2. la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

  3. l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
    complementari;

  4. le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Data dalla quale - e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali - nelle Regioni sia ordinarie che a statuto speciale(comma 11):

  • gli interventi di cui al comma 9 si realizzano tramite il ricorso all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso;

Nelle Regioni a statuto ordinario (comma 13), decorso tale termine:

  • è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
  • i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale e conformi con lo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale.

Termine decorso il quale - e sino all'entrata in vigore delle leggi regionali - nelle Regioni a statuto ordinario:

  • sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel comma 9;
  • "la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso".

Nota / Art. 5, c. 12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Tabella temporale di raffronto secondo il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. n. 113 del 13 maggio 2011

 

14 maggio 2011

 

12 luglio 2011

 

13 luglio 2011

 

14 luglio 2011

 

11 settembre 2011

entrata in vigore d.l.70/2011

60 gg. dalla approvazione 

60 gg. dall'entrata in vigore 

 

120 gg. dall'entrata in vigore

     

comma 9

 

commi 11 / 13

 

comma 14

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 il testo definitivo del decreto legge n. 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Termine per la conversione in legge

Termine per le Regioni per approvare specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente tramite:

  1. il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

  2. la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

  3. l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
    complementari;

  4. le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Data dalla quale - e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali - nelle Regioni sia ordinarie che a statuto speciale(comma 11):

  • gli interventi di cui al comma 9 si realizzano tramite il ricorso all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche per il mutamento delle
    destinazioni d'uso;

Nelle Regioni a statuto ordinario (comma 13):

  •  è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
  • i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

Termine decorso il quale - e sino all'entrata in vigore delle leggi regionali - nelle Regioni a statuto ordinario:

  • sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel comma 9;

  • "la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a)" (recte, comma 9, lettera a), "è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso".

 

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