Impianti FER, titoli abilitativi e previsioni urbanistiche
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026 n. 526
Risorse
Per poter realizzare interventi in variante è necessario ottenere l’autorizzazione unica (AU), poichè condizione di ammissibilità della PAS è la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e adottati.
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza fa sì, tuttavia, che l'attività si intenda autorizzata anche in presenza di un contrasto con le previsioni urbanistiche.
- La fattispecie
- Il ricorso al T.A.R. Sicilia
- Le questioni di diritto
- La decisione n. 526/2026 del T.A.R. Sicilia
- Il tema della compatibilità urbanistica degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici
- Il quadro post d.l. 175/2025 (conv. l. 4/2026)
- La transitorietà della nuova destinazione urbanistica
- Tendenze evolutive del sistema
La fattispecie
Nell'aprile 2024 è presentata al Comune di Castellammare del Golfo una dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 762 kWp su un’area classificata dallo strumento urbanistico come zona C3.3 (residenza di villeggiatura a case sparse).
Alla PAS viene allegata la documentazione richiesta, compresa l’asseverazione tecnica sulla conformità urbanistica.
Il Comune non adotta alcun provvedimento entro i 30 giorni previsti dall’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011, termine dopo il quale – secondo la società – si sarebbe formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
Nel settembre 2024 il Comune comunica motivi ostativi all’intervento, sostenendo che l’impianto ricada in una zona urbanistica non idonea all’installazione di impianti fotovoltaici.
Nel giugno 2025 il Comune adotta poi un provvedimento espresso di diniego della PAS, motivato con riferimento:
- alla non idoneità dell’area secondo la normativa regionale;
- alla incompatibilità dell’impianto con le destinazioni urbanistiche della zona C3.3.
La società impugna il diniego davanti al T.A.R. Sicilia.
Il ricorso al T.A.R. Sicilia
Il ricorso deduce:
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la violazione dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, poiché il Comune ha adottato il provvedimento impugnato decorso il termine di 30 giorni ivi previsto per vietare l’intervento e, decorso il quale, “l’attività di costruzione deve ritenersi assentita”;
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l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche laddove lo si volesse qualificare come annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto adottato oltre il termine massimo di 12 mesi dalla formazione del titolo abilitativo da rimuovere in autotutela, senza alcuna motivazione in ordine ad un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo;
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l’erroneità del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto di vietare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sull’assunto della non conformità di tale impianto con la destinazione C3.3 di zona.
Le questioni di diritto
Dei tre motivi di diritto dedotti dalla società rileva, per quanto qui di interesse, il terzo, con il quale la ricorrente contesta il diniego nella parte in cui il Comune ha ritenuto l’impianto fotovoltaico incompatibile con la destinazione urbanistica C3.3.
Sostiene la ricorrente che l’articolo 62, comma 2, delle NTA non prevede alcun divieto espresso e che il PRG non potrebbe comunque introdurre una simile preclusione, poiché la normativa statale (art. 20, c. 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021) considera idonee agli impianti FER le aree prive di vincoli paesaggistici o culturali.
Contesta, inoltre, il richiamo del Comune al D.P.R.S. n. 48/2012, osservando che tale norma consente l’utilizzo della PAS anche nelle aree non industriali, comprese quelle residenziali.
Sul punto, l'Amministrazione oppone la circostanza secondo la quale l’articolo 6, comma 2, del D.lvo n. 28/2011 - ratione temporis applicabile al procedimento amministrativo in esame - richiede espressamente la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici adottati ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. [...]
La decisione n. 526/2026 del T.A.R. Sicilia
Il T.A.R. esamina prioritariamente il terzo motivo di ricorso.
Premessa la correttezza del richiamo dell'A.C. alla vigenza, nella fattispecie, dell'articolo 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 (cfr. art. 15, c. 2, d.lvo n. 190/2024 – abrogazione a decorrere dal 30 dicembre 2024), il Collegio riconosce che la normativa richiamata dal Comune non impedisce di utilizzare la PAS nelle aree non industriali, ma afferma che la PAS è utilizzabile solo se l’intervento è compatibile con gli strumenti urbanistici: in caso contrario è necessaria l’autorizzazione unica, che può comportare variante urbanistica.
Poiché l’impianto energetico non rientra tra le destinazioni d’uso ammesse dalla zona C3.3 l’intervento non sarebbe stato realizzabile tramite PAS.
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune non ha esercitato il potere inibitorio entro i 30 giorni previsti dall’art. 6 del d.lgs. 28/2011 ed essendo la PAS è assimilabile alla SCIA, decorso tale termine l’attività diventa lecita: l’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, verificare entro tale termine sia la compatibilità urbanistica sia la disponibilità del terreno, requisito che nel caso di specie era comunque soddisfatto dal contratto preliminare di locazione.
Formatosi il titolo abilitativo tacito dal maggio 2024, il successivo diniego del Comune è ritenuto illegittimo anche se considerato come annullamento in autotutela, perché privo di adeguata motivazione sull’interesse pubblico e adottato oltre il termine di legge.
La problematica relativa alla compatibilità urbanistica dell'impianto, pur risolta a favore dell'amministrazione, resta in secondo piano, spostando la sentenza il focus dalla legittimità sostanziale dell’intervento al limite temporale del potere repressivo del Comune rispetto alla SCIA.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, l. 241/1990, l’amministrazione disponeva, infatti, di un termine perentorio per l’esercizio dei poteri inibitori sulla segnalazione certificata di inizio attività. Decorso inutilmente tale termine, l’attività intrapresa dal privato si è consolida sotto il profilo procedimentale, con conseguente perdita del potere di intervento mediante il semplice provvedimento interdittivo.
Il tema della compatibilità urbanistica degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici
La sentenza del T.A.R. Sicilia, lineare nella sua logica argomentativa, non costituisce un arresto giurisprudenziale particolarmente significativo ma fornisce tuttavia l'occasione per fare il punto sul rapporto tra previsioni urbanistiche e impianti fotovoltaici, siano essi ^puri^ o agrivoltaici, soprattutto alla luce del riordino della normativa operata dal d.l. 21 novembre 2025 n. 175, convertito con legge 15 gennaio 2026 n. 4.
Per fare questo è necessario inquadrare le fonti, nel caso di specie numerose, mutevoli e, soprattutto, spesso non coordinate tra loro.
La normativa europea di riferimento
Questa è individuabile:
- nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) (promozione dell’energia da fonti rinnovabili);
- nella Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) (rafforzamento degli obiettivi rinnovabili e accelerazione autorizzativa), modifica della direttiva (UE) 2018/2001, del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- nella Direttiva (UE) 2024/1275 ("Case Green") (prestazione energetica degli edifici).
La direttiva RED II ha introdotto alcuni principi fondamentali relativi all'obbligo degli stati membri di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi, riducendo gli ostacoli amministrativi: la direttiva richiede che le procedure siano proporzionate e necessarie, che i tempi siano ragionevoli.
La direttiva RED III ha poi rafforzato in modo significativo la politica europea sulle rinnovabili, introducendo il principio secondo il quale la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico prevalente.
In tal senso dispone l'introduzione dell'articolo 16 septies nella Direttiva 2018/2001:
Articolo 16 septies - Interesse pubblico prevalente
Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni;
Il principio dell'interesse pubblicistico degli impianti da fonti rinnovabili (FER)
Per quanto le prime esperienze deponessero nel senso che la presunzione in esame non fosse direttamente applicabile - richiedendo l’intermediazione normativa degli Stati membri e/o la revisione degli strumenti di pianificazione vigenti (T.A.R Piemonte, sez. II, 4 luglio 2024, n. 820, e Cons. Stato, sez. I, 11 maggio 2021, n. 843, come richiamate da Spagnuolo Vigorita, Conte, Persico, 2025) - sta di fatto che il legislatore nazionale ha inteso recepire la presunzione di cui all’art. 16 septies introdotto dalla direttiva RED III tramite l’articolo 3 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Il contemperamento degli interessi
La norma precisa, tuttavia, che tale prevalenza non ha carattere assoluto: quando siano coinvolti interessi costituzionalmente rilevanti, quali ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e biodiversità, è comunque necessario procedere a un bilanciamento nel caso concreto, fermo restando che, salvo esiti negativi della valutazione ambientale o evidenti effetti negativi significativi su tali beni, gli interventi FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) sono considerati di interesse pubblico prevalente.
Come sottolineato, lo strumento della pianificazione a livello nazionale e regionale delle aree idonee interviene nell'ottica di anticipare le tensioni, consentendo di individuare ex ante i nodi critici che si generano nella localizzazione degli impianti ad energia rinnovabile, nel tentativo di superare a monte i conflitti che potrebbero generarsi (Peduto, 2024).
In un'ottica procedimentale vale sicuramente la pena ricordare che il dissenso degli enti locali all'interno della conferenza di servizi - che costituisce la regola dell'agire amministrativo nel passaggio da una amministrazione di procedure a una amministrazione di risultati - quando non viene addirittura declinato come “dissenso costruttivo” ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.R. n. 31 del 2017 in ambito paesaggistico, deve essere espresso e formalizzato all'interno della stessa conferenza, pena l'inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte di un’amministrazione che era stata convocata ma è rimasta inerte (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11/04/2024, n. 2407) o l'essere il parere della Soprintendenza reso oltre i termini tamquam non esset, senza quindi effetti sull'esito del procedimento, poiché, decorso il termine per l'espressione del parere, si forma silenzio assenso orizzontale ai sensi dell'articolo 17-bis l. n. 241/1990 (Cons. Stato sez. IV, 17/11/2025, n. 8981).


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