Impianti FER, titoli abilitativi e previsioni urbanistiche

14 marzo 2026

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026 n. 526

Se è vero che gli strumenti urbanistici non possono escludere la realizzazione di impianti FER in relazione a determinate aree, la procedura abilitativa semplificata (PAS) non è lo  strumento per realizzare interventi in variante alle previsioni degli strumenti stessi.

Per poter realizzare interventi in variante è necessario ottenere l’autorizzazione unica (AU), poichè condizione di ammissibilità della PAS è la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e adottati.

Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza fa sì, tuttavia, che l'attività si intenda autorizzata anche in presenza di un contrasto con le previsioni urbanistiche.

 

La fattispecie

Nell'aprile 2024 è presentata al Comune di Castellammare del Golfo una dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 762 kWp su un’area classificata dallo strumento urbanistico come zona C3.3 (residenza di villeggiatura a case sparse).

Alla PAS viene allegata la documentazione richiesta, compresa l’asseverazione tecnica sulla conformità urbanistica.

Il Comune non adotta alcun provvedimento entro i 30 giorni previsti dall’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011, termine dopo il quale – secondo la società – si sarebbe formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Nel settembre 2024 il Comune comunica motivi ostativi all’intervento, sostenendo che l’impianto ricada in una zona urbanistica non idonea all’installazione di impianti fotovoltaici.

Nel giugno 2025 il Comune adotta poi un provvedimento espresso di diniego della PAS, motivato con riferimento:

  • alla non idoneità dell’area secondo la normativa regionale;
  • alla incompatibilità dell’impianto con le destinazioni urbanistiche della zona C3.3.

La società impugna il diniego davanti al T.A.R. Sicilia.

Il ricorso al T.A.R. Sicilia

Il ricorso deduce:

  1. la violazione dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, poiché il Comune ha adottato il provvedimento impugnato decorso il termine di 30 giorni ivi previsto per vietare l’intervento e, decorso il quale, “l’attività di costruzione deve ritenersi assentita”;

  2. l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche laddove lo si volesse qualificare come annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto adottato oltre il termine massimo di 12 mesi dalla formazione del titolo abilitativo da rimuovere in autotutela, senza alcuna motivazione in ordine ad un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo;

  3. l’erroneità del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto di vietare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sull’assunto della non conformità di tale impianto con la destinazione C3.3 di zona.

Le questioni di diritto

Dei tre motivi di diritto dedotti dalla società rileva, per quanto qui di interesse, il terzo, con il quale la ricorrente contesta il diniego nella parte in cui il Comune ha ritenuto l’impianto fotovoltaico incompatibile con la destinazione urbanistica C3.3.

Sostiene la ricorrente che l’articolo 62, comma 2, delle NTA non prevede alcun divieto espresso e che il PRG non potrebbe comunque introdurre una simile preclusione, poiché la normativa statale (art. 20, c. 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021) considera idonee agli impianti FER le aree prive di vincoli paesaggistici o culturali.

Contesta, inoltre, il richiamo del Comune al D.P.R.S. n. 48/2012, osservando che tale norma consente l’utilizzo della PAS anche nelle aree non industriali, comprese quelle residenziali.

Sul punto, l'Amministrazione oppone la circostanza secondo la quale l’articolo 6, comma 2, del D.lvo n. 28/2011 ratione temporis applicabile al procedimento amministrativo in esame - richiede espressamente la compatibilità del progetto con gli  strumenti urbanistici adottati ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. [...]

La decisione n. 526/2026 del T.A.R. Sicilia

Il T.A.R. esamina prioritariamente il terzo motivo di ricorso.

Premessa la correttezza del richiamo dell'A.C. alla vigenza, nella fattispecie, dell'articolo 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 (cfr. art. 15, c. 2, d.lvo n. 190/2024 – abrogazione a decorrere dal 30 dicembre 2024), il Collegio riconosce che la normativa richiamata dal Comune non impedisce di utilizzare la PAS nelle aree non industriali, ma afferma che la PAS è utilizzabile solo se l’intervento è compatibile con gli strumenti urbanistici: in caso contrario è necessaria l’autorizzazione unica, che può comportare variante urbanistica.

Poiché l’impianto energetico non rientra tra le destinazioni d’uso ammesse dalla zona C3.3 l’intervento non sarebbe stato realizzabile tramite PAS.

Nel caso di specie, tuttavia, il Comune non ha esercitato il potere inibitorio entro i 30 giorni previsti dall’art. 6 del d.lgs. 28/2011 ed essendo la PAS è assimilabile alla SCIA, decorso tale termine l’attività diventa lecita: l’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, verificare entro tale termine sia la compatibilità urbanistica sia la disponibilità del terreno, requisito che nel caso di specie era comunque soddisfatto dal contratto preliminare di locazione.

Formatosi il titolo abilitativo tacito dal maggio 2024, il successivo diniego del Comune è  ritenuto illegittimo anche se considerato come annullamento in autotutela, perché privo di adeguata motivazione sull’interesse pubblico e adottato oltre il termine di legge.

La problematica relativa alla compatibilità urbanistica dell'impianto, pur risolta a favore dell'amministrazione, resta in secondo piano, spostando la sentenza il focus dalla legittimità sostanziale dell’intervento al limite temporale del potere repressivo del Comune rispetto alla SCIA.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, l. 241/1990, l’amministrazione disponeva, infatti, di un termine perentorio per l’esercizio dei poteri inibitori sulla segnalazione certificata di inizio attività. Decorso inutilmente tale termine, l’attività intrapresa dal privato si è consolida sotto il profilo procedimentale, con conseguente perdita del potere di intervento mediante il semplice provvedimento interdittivo.

Pertanto, anche qualora si ritenesse che l’intervento non fosse conforme alla disciplina urbanistica, l’amministrazione non poteva più intervenire con il potere tipico previsto dall’articolo 19, ma doveva necessariamente esercitare i poteri di autotutela, con applicazione dell’articolo 21-nonies l. 241/1990.

E ciò, quand'anche si attribuisse al diniego del Comune del giugno 2025 valore di annullamento in autotutela, non è utilmente avvenuto, poichè tale provvedimento viene ritenuto privo di adeguata motivazione sull’interesse pubblico e comunque adottato oltre il termine di legge (ai tempi, un anno).

In questa prospettiva si può dunque sostenere che il provvedimento comunale è illegittimo non perché l’intervento fosse urbanisticamente non conforme, ma perché l’amministrazione ha esercitato il potere sbagliato e fuori termine.

Il tema della compatibilità urbanistica degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici

La sentenza del T.A.R. Sicilia, lineare nella sua logica argomentativa, non costituisce un arresto giurisprudenziale particolarmente significativo ma fornisce tuttavia l'occasione per fare il punto sul rapporto tra previsioni urbanistiche e impianti fotovoltaici, siano essi ^puri^ o agrivoltaici, soprattutto alla luce del riordino della normativa operata dal d.l. 21 novembre 2025 n. 175, convertito con legge 15 gennaio 2026 n. 4.

Per fare questo è necessario inquadrare le fonti, nel caso di specie numerose, mutevoli e, soprattutto, spesso non coordinate tra loro.

La normativa europea di riferimento

Questa è individuabile:

  • nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) (promozione dell’energia da fonti rinnovabili);
  • nella Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) (rafforzamento degli obiettivi rinnovabili e accelerazione autorizzativa), modifica della direttiva (UE) 2018/2001, del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
  • nella Direttiva (UE) 2024/1275 ("Case Green") (prestazione energetica degli edifici).

La direttiva RED II ha introdotto alcuni principi fondamentali relativi all'obbligo degli stati membri di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi, riducendo gli ostacoli amministrativi: la direttiva richiede che le procedure siano proporzionate e necessarie, che i tempi siano ragionevoli.

La direttiva RED III ha poi rafforzato in modo significativo la politica europea sulle rinnovabili, introducendo il principio secondo il quale la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico prevalente.

In tal senso dispone l'introduzione dell'articolo 16 septies nella Direttiva 2018/2001:

Articolo 16 septies - Interesse pubblico prevalente
Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare  l’applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni;

Il principio dell'interesse pubblicistico degli impianti da fonti rinnovabili (FER)

Per quanto le prime esperienze deponessero nel senso che la presunzione in esame non fosse direttamente applicabile - richiedendo l’intermediazione normativa degli Stati membri e/o la revisione degli strumenti di pianificazione vigenti (T.A.R Piemonte, sez. II, 4 luglio 2024, n. 820, e Cons. Stato, sez. I, 11 maggio 2021, n. 843, come richiamate da Spagnuolo Vigorita, Conte, Persico, 2025) - sta di fatto che il legislatore nazionale ha inteso recepire la presunzione di cui all’art. 16 septies introdotto dalla direttiva RED III tramite l’articolo 3 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Il contemperamento degli interessi

La norma precisa, tuttavia, che tale prevalenza non ha carattere assoluto: quando siano coinvolti interessi costituzionalmente rilevanti, quali ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e biodiversità, è comunque necessario procedere a un bilanciamento nel caso concreto, fermo restando che, salvo esiti negativi della valutazione ambientale o evidenti effetti negativi significativi su tali beni, gli interventi FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) sono considerati di interesse pubblico prevalente.

Come sottolineato, lo strumento della pianificazione a livello nazionale e regionale delle aree idonee interviene nell'ottica di anticipare le tensioni, consentendo di individuare ex ante i nodi critici che si generano nella localizzazione degli impianti ad energia rinnovabile, nel tentativo di superare a monte i conflitti che potrebbero generarsi (Peduto, 2024).

In un'ottica procedimentale vale sicuramente la pena ricordare che il dissenso degli enti locali all'interno della conferenza di servizi - che costituisce la regola dell'agire amministrativo nel passaggio da una amministrazione di procedure a una amministrazione di risultati - quando non viene addirittura declinato come “dissenso costruttivo” ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.R. n. 31 del 2017 in ambito paesaggistico, deve essere espresso e formalizzato all'interno della stessa conferenza, pena l'inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte di un’amministrazione che era stata convocata ma è rimasta inerte (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 11/04/2024, n. 2407) o l'essere il parere della Soprintendenza reso oltre i termini tamquam non esset, senza quindi effetti sull'esito del procedimento, poiché, decorso il termine per l'espressione del parere, si forma silenzio assenso orizzontale ai sensi dell'articolo 17-bis l. n. 241/1990 (Cons. Stato sez. IV, 17/11/2025, n. 8981).

Il quadro post d.l. 175/2025 (conv. l. 4/2026)

L’intervento legislativo sul corpo del d.lvo. 190/2024 ad opera del d.l.. n. 175/2025, convertito con l. 4/2026, ha riscritto o, meglio, riorganizzato la disciplina degli impiant FER.

Se alcuni profili, come quello dello risoluzione extragiudiziale delle controversie affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 12-ter, c. 2), restano da verificare ^sul campo^, va dato atto che il quadro generale è sicuramente più chiaro e omogeneo.

Ai fini che qui interessano basti ricordare che oggi:

  • il decreto legislativo n. 190/2024 costituisce il quadro di riferimento per i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), compresi i sistemi di accumulo (art. 1, c. 1);
  • resta valido il principio per il quale regioni e enti locali sono tenuti a adeguarsi ai principi contenuti nel decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, calcolati dal 30.12.2024, ossia entro il 30 giugno 2025. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto (art. 1, c. 3);
  • gli interventi FER di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 2 (art. 2, c. 2);
  • in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, gli interventi FER sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi della normativa europea in materia (art. 3, c. 1);
  • per «impianto agrivoltaico» si intende un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione (art. 4, c. 1, lettera f-bis);
  • l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree in cui sono già installati impianti FER e in ogni caso limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata (art. 11-bis, c. 2), mentre è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra (id.);
  • per ^interventi edilizi^ si intendono le medesime classificazioni del TUED (art. 4, c. 1, lettera f-ter);
  • i regimi amministrativi per la realizzazione di impianti FER sono tipizzati e rappresentati da a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica (art. 6, c.1), come analiticamente categorizzati agli allegati A, B e C del decreto, con ovvia disapplicazione del TUED;
  • gli interventi di attività libera:
    • non necessitano di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato ma devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati (art. 7, c.1);
    • vengono attratti nel regime della PAS (procedura abilitativa semplificata) quando insistono su beni culturali o aree naturali protette (art. 7, c. 2), mentre quando interessano su aree o immobili colpiti da vincolo paesistico sono consentiti previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica attraverso un modulo procedimentale dedicato, che contempla anche l’ipotesi del silenzio assenso (art, 7, c. 5) , modulo neppure necessario quando gli interventi riguardino i “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” (art. 136, c. 1, lett. c, Codice BB.CC) e “non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.” (art. 7, c. 6);
  • gli interventi soggetti a Procedura abilitativa semplificata:
    • sono preclusi quando il proponente non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione degli impianti o vi sia incompatibilità con gli strumenti urbanistici, nel qual caso si deve ricorrere all’Autorizzazione unica di cui all’art. 9, salvo che si tratti di interventi in zone classificate idonee o di accelerazione, nel qual caso sono considerati compatibili (art. 8, c. 2);
    • sono oggetto, nell’ipotesi in cui siano necessari uno o più atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con una serie di peculiarità procedimentali (art. 8, c. 8), tra le quali la possibilità per il comune, di esercitare il potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 relativamente al provvedimento formatosi per mancata comunicazione di un espresso provvedimento di diniego (art. 8, c. 10);
    • sono tenuti ad acquisire preventivamente le necessarie determinazioni in presenza di progetti sottoposti a VIA (art. 8, c. 12);
    • analogamente, sono tenuti ad acquisire il titolo edilizio anteriormente alla presentazione del progetto nell’ipotesi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire ex art. 10 TUED (art. 8, c. 12-bis);
  • gli interventi soggetti ad autorizzazione unica:
    • sono soggetti al procedimento autorizzatorio comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza ambientale, dove la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico, mentre il titolo edilizio è acquisito all’interno del procedimento (art. 9, c. 1);
    • sono autorizzati in variante allo strumento urbanistico per effetto della determinazione motivata favorevole della conferenza di servizi (art. 9, c. 10, lett. c);
  • le aree idonee sono individuate all’art. 11-bis, mentre le regioni e le province provvedono rispettivamente entro 120 giorni e 180 giorni “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” a individuare aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori. Nel caso di mancato rispetto del termine si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in tema di poteri sostitutivi dello Stato.

Infine, la risoluzione extragiudiziale delle controversie è affidata ad ARERA (art. 12-ter, c. 2), le cui conclusioni possono essere oggetto di impugnazione avanti il T.A.R. o al Presidente della Repubblica, oggi rinominato semplicemente Ricorso straordinario, dato che è il Presidente del Consiglio di Stato, e non più il Capo dello Stato, l’autorità competente a decidere formalmente il ricorso straordinario, a norma del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, lasciando pressoché intatto il resto della disciplina previgente.

La transitorietà della nuova destinazione urbanistica

Se è chiaro il regime della compatibilità urbanistica, che oggi:

  • è presupposta per gli interventi di attività libera (art. 7, c. 1);
  • è ostativa al ricorso alla procedura abilitativa semplificata quando non vi è conformità tra intervento e destinazione urbanistica (art. 8, c. 2), anche se è da tenere presente che la mancata comunicazione di un provvedimento di diniego produce l’effetto di autorizzare l’intervento anche in presenza di una difformità urbanistica, come abbiamo visto nella sentenza T.A.R. Sicilia 25 febbraio 2026 n. 526 (art. 8, c. 7);
  • è prodotta in sede di autorizzazione unica (art. 8, c. 10, lett. c);

non è forse abbastanza rimarcato il fatto che, quale che sia l’intervento FER, esso comporta il ripristino dello stato dei luoghi alla dismissione dell’impianto.

Così dispongono:

  • l’art. 7, c. 7, per l’ipotesi di interventi di attività libera che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, per i quali il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa;
  • l’art. 8, c. 4, lettera i), il quale prevede l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto oggetto di PAS, unitamente al piano di ripristino, mentre prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
  • l’art. 9, c.10, lettera c-bis), il quale prevede che la determinazione favorevole di conclusione della conferenza di servizi resa in sede di Autorizzazione unica rechi “l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso”, salvo che si tratti interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.

In disparte la conferma, ad opera della sentenza 30 gennaio 2018, n. 14 della Corte costituzionale, della legittimità disposizioni che richiedono una fideiussione «a garanzia della realizzazione dell’impianto» assentito, in aggiunta alla fideiussione «a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio» (Regione Puglia), tutto questo per evidenziare che la variazione urbanistica ottenuta in sede di autorizzazione unica ((art. 9, c. 10, lett. c) o la compatibilità urbanistica raggiunta per effetto della realizzazione dell’intervento in aree idonee o in zone di accelerazione (art. 8, c. 1), rappresentano elementi di transitorietà legati alla permanenza dell’attività, non variazioni dello strumento urbanistico.

Tendenze evolutive del sistema

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia una tendenza chiara: da un lato la progressiva prevalenza delle politiche di transizione energetica, dall'altro la riduzione degli ostacoli amministrativi e urbanistici attraverso strumenti legislativi di pre-contenzioso attraverso i quali individuare a priori la compatibilità degli interventi anche rispetto alle previsioni urbanistiche.

Il sistema giuridico europeo e nazionale si sta dunque orientando verso una maggiore integrazione tra pianificazione territoriale ed energia e, al tempo stesso, la diffusione di modelli come agrivoltaico e comunità energetiche.

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