Comunicare al cliente l’utilizzo delle AI: quando il punto è ^cosa^ comunicare.
Legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale - Modello di informativa del Consiglio Nazionale Forense del 13.10.2025.
Risorse
- Legge 23.09.2025, n. 132
- Consiglio Nazionale Forense (CNF), Informativa 13.10.2025 sull’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale ex art. 13 L. n. 132/2025
- Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, 02.10.2025
- CCBE - Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
- La legge n. 132/2025
- La Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati
- I principi deontologici e gli obblighi professionali richiamati dalla Guida del CCBE
- Il modello di informativa del Consiglio Nazionale Forense
- Lo scarto dell'informativa del CNF rispetto alla Guida CCBE in tema di comunicazione al cliente
La legge n. 132/2025
È entrata in vigore il 10 ottobre 2025 la legge 23 settembre 2025, n. 132, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", pubblicata in GU n. 223 del 25 settembre 2025, il cui articolo 13 ^Disposizioni in materia di professioni intellettuali^ recita:
«1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.»
«2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.»
La legge n. 132/2025 segue il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, pubblicato in GUUE il 12 luglio 2024, ossia la la prima regolamentazione a livello europeo in materia di intelligenza artificiale, il cui Considerando 61 dell’AI Act chiarisce che se i risultati del procedimento producono effetti giuridici, allora il sistema deve essere classificato come ad alto rischio.
La Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati
Il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), fondato nel 1960, ha rilasciato il 2 ottobre 2025 la Guida sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati.
Pur non avendo valore vincolante, la Guida è un utile e argomentato strumento per declinare i principi della professione legale alla luce del quadro definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): essa riflette l’evoluzione tecnologica e la crescente adozione di sistemi GenAI nella pratica legale (ricerche, redazione atti, supporto documentale).
La Guida evidenzia da un lato i vantaggi dell’uso consapevole della GenAI: aumento dell’efficienza, velocizzazione della ricerca giuridica, automatizzazione di attività ripetitive, supporto nella redazione di bozze, traduzioni, sintesi di documenti, con risparmio di tempo per concentrare l’attività sull’analisi sostanziale e sulla strategia dei professionisti.
Da altro lato, la Guida sottolinea come l’adozione della GenAI non possa avvenire senza un adeguato presidio.
Rischi, criticità e doveri deontologici possono così riassumersi.
- Segreto professionale e riservatezza: l’inserimento nel prompt di informazioni relative al cliente o a dati sensibili, piuttosto che il caricamento di documenti, può comportare trasferimento non controllato di dati. Occorre assicurarsi che non vi sia violazione di obblighi di riservatezza e, se del caso, ottenere adeguate garanzie contrattuali o tecniche.
- “Allucinazioni” (hallucinations): i modelli GenAI possono generare contenuti errati, imprecisi, inventati — ad esempio riferimenti normativi inesistenti, interpretazioni giuridiche sbagliate, sentenze mai pronunciate. Il professionista è ovviamente tenuto a verificare autonomamente l’accuratezza e la fondatezza di ogni - ogni - output.
- Bias e compiacenza: la riproduzione o accentuazione di pregiudizi presenti nei dati di addestramento può influenzare l’equilibrio e l’imparzialità delle elaborazioni. Alcuni sistemi, inoltre, tendono ad adeguarsi alle preferenze dell’utente (compliance), riducendo l’obiettività.
- Mancanza di trasparenza e “scatole nere”: molti modelli non rendono chiaro come generano i risultati, quali fonti usano, quali pesi assegnano e con quale logica. Ciò rende complesso valutare la qualità, le limitazioni e l’affidabilità dell’output.
- Diritti di proprietà intellettuale / contenuti protetti: la GenAI potrebbe generare contenuti derivati da materiale protetto da copyright utilizzato nei dataset d’addestramento. Il che pone questioni relative a titolarità e liceità dell’uso.
- Sicurezza informatica, frodi, deep-fake, identità sintetiche: l’uso di GenAI può aumentare il rischio di manipolazioni, truffe, uso illecito dei dati, con conseguenze sul piano della conformità e della deontologia forense.
I principi deontologici e gli obblighi professionali richiamati dalla guida del CCBE
La Guida richiama i principi fondamentali della professione forense — competenza, diligenza, riservatezza, indipendenza — e afferma che l’adozione di GenAI deve avvenire nel rispetto di tali principi: l’avvocato resta in ogni caso responsabile del contenuto e della qualità dell’attività svolta.
Ai fini che qui interessano, vale la pena valorizzare le raccomandazioni della Guida in tema di informativa al cliente e di acquisizione del suo consenso, "qualora si possa ragionevolmente presumere che un cliente informato potrebbe opporsi, porre condizioni o nutrire riserve rispetto all’uso della GenAI per uno scopo specifico" (4.4)
Una check-list operativa per l’utilizzo dell’IA generativa in uno studio legale potrebbe essere così riassunta:
- Valutazioni preliminari
- Verificare se l’attività da svolgere è compatibile con l’utilizzo della GenAI (redazione bozze, riassunti, supporto organizzativo; mai delegare attività valutative o decisorie).
- Accertare che lo strumento sia tecnicamente affidabile e che siano disponibili misure adeguate di sicurezza e protezione dei dati.
- Riservatezza e segreto professionale
- Non inserire dati identificativi del cliente, fatti sensibili, informazioni processuali coperte da segreto o dati personali non anonimizzati.
- Utilizzare, ove necessario, varianti “on-premise”, strumenti con modalità “no-training” o sistemi che garantiscano la non indicizzazione e la non conservazione dei prompt.
- Verificare le condizioni d’uso del fornitore e la disciplina sulla gestione dei dati.
- Conformità al GDPR e limiti di trattamento
- Accertare che il fornitore indichi chiaramente: luogo del trattamento, misure di sicurezza, tempi di conservazione e modalità di cancellazione.
- Evitare trasferimenti di dati verso Paesi terzi privi di adeguate garanzie.
- Non immettere dati personali se l’informativa e la base giuridica non sono pienamente conformi.
- Accuratezza e controllo umano
- Verificare ogni output: norme citate, giurisprudenza, qualificazioni giuridiche e riferimenti numerici.
- Controllare l’assenza di “allucinazioni”, contenuti inventati, errori logici o interpretativi.
- Integrare e correggere sempre l’elaborazione con l’attività professionale personale.
- Evitare bias, distorsioni e compiacenza del modello
- Accertare che la risposta non presenti pregiudizi o orientamenti impropri.
- Riformulare il prompt in modo neutrale e verificare più volte la coerenza dell’output.
- Mantenere sempre un approccio critico: la GenAI tende a assecondare l’utente.
- Trasparenza verso il cliente
- Informare il cliente dell’eventuale utilizzo di strumenti GenAI quando il loro impiego incide sull’attività professionale.
- Acquisire, se necessario, un consenso specifico.
- Chiarire che ogni decisione e valutazione resta riservata esclusivamente all’avvocato.
- Proprietà intellettuale e utilizzo dei contenuti
- Verificare se l’output può derivare da materiale protetto da copyright.
- Evitare la riproduzione integrale di testi senza fonte verificabile.
- Assicurarsi di avere titolo per utilizzare eventuali contenuti generati per usi professionali o processuali.
- Cybersecurity e gestione del rischio
- Utilizzare la GenAI solo da reti e dispositivi sicuri.
- Abilitare sistemi di autenticazione forte e controlli di accesso.
- Valutare il rischio di deep-fake, spoofing, phishing avanzato generato tramite IA.
- Indipendenza e responsabilità professionale
- Non delegare all’IA decisioni, valutazioni giuridiche o scelte difensive.
- Ricordare che la responsabilità finale dell’elaborato resta sempre dell’avvocato.
- Mantenere indipendenza intellettuale e critica rispetto agli output generati.
- Formazione continua e aggiornamento
- Monitorare l’evoluzione normativa (AI Act) e le Linee guida CCBE/CNF.
- Aggiornare periodicamente le policy interne dello studio.
- Formare collaboratori e praticanti sui rischi e sugli standard di utilizzo.
La Guida del CCBE - frutto del lavoro di rappresentanti degli ordini forensi di 31 Stati europei -rappresenta un riferimento importante per i professionisti di un paese dove il ricorso alle AI si è da poco affacciato: consente, infatti, di conoscere i rischi e le opportunità connesse all’uso delle AI generative, fornisce criteri deontologici e operativi per un uso conforme e responsabile, e invita ad una gestione prudente, vero che la GenAI possono rappresentare un valido supporto nella fase di predisposizione di atti, bozze, ricerche, ma la responsabilità finale resta sempre in capo al professionista.
Il modello di informativa del Consiglio Nazionale Forense
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 132/2025, il 13 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso una circolare indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, allegando uno schema di informativa tipo che "se ritenuto utile, potrà essere agevolmente utilizzato dai Colleghi nella interlocuzione con il cliente e con la parte assistita".
L'informativa notizia il cliente che:
«- nel corso dell’esecuzione dell’incarico conferito sia in sede giudiziale che stragiudiziale, ove ritenuto utile, potrebbe ricorrere all’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”), per svolgere attività strumentali e/o di supporto all’attività professionale;
- l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”) avverrà sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dei doveri deontologici che regolano la professione forense al fine di garantire la tutela della privacy e della riservatezza del cliente e della parte assistita;
- in particolare, l’Intelligenza Artificiale (“I.A.”) sarà impiegata esclusivamente per funzioni di supporto alla attività professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di attività organizzative e di segreteria, la ricerca normativa e giurisprudenziale, l'analisi preliminare di documenti e la predisposizione di bozze o sintesi;
- il risultato derivato dai sistemi di Intelligenza Artificiale (“I.A.”) sarà oggetto di una verifica attenta e accurata da parte dell’avvocato, sia in sede di generazione del prodotto che di controllo delle fonti.»
Come per l'informativa privacy, spetta al professionista sottoporre l'informativa al cliente: in genere, questo avviene attraverso la conservazione nel fascicolo di copia sottoscritta.
Lo scarto dell'informativa del CNF rispetto alla Guida CCBE in tema di comunicazione al cliente
Nonostante la coincidenza di fondo sull'importanza delle AI e sul ruolo del professionista, è solare la distanza tra il modello di comunicazione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e i contenuti della Guida CCBE.
Mentre la Guida CCBE è articolata e operativa, il modello CNF si limita ad una sintetica informativa al cliente.
Un confronto tra i due documenti potrebbe riguardare (a) finalità e natura dei due documenti, (b) ambito d’uso e attività consentite, (c) riservatezza, trattamento dati e GDPR, (d) accuratezza, verifica e responsabilità professionale, (e) proprietà intellettuale e uso degli output, (f) sicurezza informatica, prompt injection e frodi, (g) raccomandazioni contrattuali e selezione fornitori, (h) formazione e aggiornamento professionale, (i) formazione e aggiornamento professionale.
Ai fini che qui interessano è sufficiente richiamare il tema della trasparenza verso il cliente, che può essere sintetizzato come di seguito.
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CCBE |
CNF |
Confronto |
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La Guida CCBE raccomanda trasparenza significativa: informare il cliente quando l’uso della GenAI può incidere materialmente sulla prestazione e, se un cliente ragionevolmente informato potrebbe opporsi, acquisirne il consenso. Suggerisce chiarezza sul ruolo dell’AI (supporto vs decisione). |
Il modello CNF prevede la firma del cliente che attesta di essere stato informato; non indica casi in cui sarebbe necessario un consenso esplicito o modalità di raccolta del consenso. |
Il modello CNF soddisfa l’informativa ma non distingue trasparenza semplice (banner/informativa standard) da consenso informato (quando necessario). La CCBE incoraggia un approccio più dettagliato e contestuale. |
È possibile affermare che il documento del CNF non introduca limiti o obblighi diversi o ulteriori/inferiori rispetto al dettato dell'articolo 13 della legge n. 132/2025 n. 132, richiamato in apertura, ponendosi come mero strumento attuativo.
Altrettanto legittimo è chiedersi se adempia allo scopo sotteso al comma 2 dell'articolo 13 ("Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo") la mera comunicazione circa un generico impiego delle AI senza in alcun modo specificare:
- se le AI vengono, o non vengono, utilizzate con riferimento all'incarico ricevuto;
- se, qualora utilizzate, il cliente debba fornire il proprio assenso;
- in quali parti del flusso di lavoro esse vengono (se vengono) utilizzate;
- se il ricorso alle AI debba essere puntualizzato nelle prestazioni descritte nel preventivo (o nel disciplinare d'incarico), obbligatorio dal 2017, allorché venne introdotto dalla legge n. 124/2017, articolo 13;
- se il ricorso alle AI debba essere puntualizzato in occasione della elencazione delle prestazioni che costituiscono la parcella finale al cliente.
Conosciamo tutti il presupposto del ricorso alle AI: ci si rivolge a queste quando non si sa, non quando si sa. Il che, sostiene Giovanni Acerboni, dovrebbe sconsigliarne l'utilizzo quando ricorre il primo caso.
Che il cliente debba essere puntualmente informato del loro utilizzo è lo standard minimo del rapporto fiduciario.
Diversamente, un'informativa generica non avrà sorte diversa da quella resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679: un onere ampiamente non rispettato né nella forma né, tantomeno, nel contenuto, percepito dalla categoria come l'ennesimo, inutile, adempimento richiesto a una professione il cui prestigio sociale è da tempo in declino.
Con la differenza che la privacy non ci sostituirà, mentre le GenAI è possibile che, almeno in alcune funzioni o compiti, lo facciano. Soprattutto per le mansioni meno qualificate.
Risorse
- Legge 23.09.2025, n. 132
- Consiglio Nazionale Forense (CNF), Informativa 13.10.2025 sull’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale ex art. 13 L. n. 132/2025
- Guida del CCBE sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, 02.10.2025
- CCBE - Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024


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