Processo amministrativo: collegamenti ipertestuali tra memorie e documenti.

di
Redazione #PA
28 luglio 2018

Il link ai documenti depositati è previsto, incoraggiato ma impossibile.

La materia dei criteri redazionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo è regolata da tre decreti del Presidente del Consiglio di Stato: 25 maggio 2015,  22 dicembre 2016 e 16 ottobre 2017.

L'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, dispone che: 

  • gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione,
  • i ricorsi e le impugnazioni incidentali,
  • i motivi aggiunti,
  • l'atto di intervento volontario
g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;

In disparte la parzialità dell'elencazione (mancano anzitutto le memorie conclusionali e quelle di replica), sta di fatto il collegamento ipertestuale (link) tra atti o tra atti e documenti è divenuto di particolare attualità a seguito della entrata in vigore, il 27 aprile 2018, del decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, portante adozione del regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 (determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense).

Il nuovo comma (1-bis) all'articolo 4 «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» del decreto n. 55/2014 prevede infatti che:

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto

Si tratta, in buona sostanza, dell'introduzione di una sorta di ^premio^ per i professionisti che agevolino il compito dei giudici redigendo gli atti attraverso l'utilizzo di tecniche informatiche che ne migliorino consultazione e fruizione.

Nel processo civile telematico (PCT) inserire all’interno dell’atto processuale un collegamento ipertestuale tra memoria e memorie o documenti, in modo da consentire l’apertura diretta ed immediata da parte del magistrato del documento richiamato, è quanto mai semplice: è sufficiente che i collegamento puntino a atti e documenti che si trovino nella medesima cartella (PCT: come inserire nell’atto principale i link ai documenti allegati).

I magistrati apprezzano tale metodologia, come dimostra la sentenza del Tribunale di Torino n° 1497/2017 (Tribunale di Torino: collegamenti ipertestuali e liquidazione delle spese legali), dove si legge che per ^atto di pregio^ ai fini della liquidazione delle spese deve intendersi anche quell’atto che incorpori

sommari ipertestuali (cioè quei sommari che permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci e sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l’atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la comprensione dell’atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme

Nel processo amministrativo telematico questo non è possibile.

Il sistema non consente, infatti, di caricare una cartella contenente memorie e documenti, nè attribuisce un indirizzo (url) a memorie e documenti una volta depositati.

L'unica possibilità - suggerisce l'help desk del PAT - consiste nel chiedere di essere autorizzati a depositare un supporto fisico (CD) in cui collocare tutte le produzioni effettuate. Il che, ovviamente, non è quello che ci si aspetta da un sistema che mira a eliminare definitivamente il supporto fisico.

Il problema è conosciuto all'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNA).

La collega Daniela Anselmi ne ha accennato in conclusione del proprio intervento in rappresentanza di UNA nel convegno Il Processo Amministrativo Telematico. Magistratura amministrativa e Avvocatura per l’efficienza del “Sistema Giustizia” , tenutosi nel maggio 2017 presso il Consiglio di Stato:

L’ultimo punto riguarda la possibilità di inserire nel sistema link ipertestuali al fine di agevolare la consultazione e la lettura di atti e documenti, mediante il richiamo degli uni sugli altri. L’ipotesi, che è stata peraltro considerata nel decreto sulla sinteticità degli atti, consentirebbe senza dubbio di facilitare il passaggio ad un regime  totalmente informatico contribuendo a risolvere quei problemi di natura infrastrutturale lamentati dai magistrati e che costituiscono la ragione principale per cui oggi ci viene richiesto il deposito obbligatorio della copia cartacea. La modifica su questo aspetto è di natura tecnica ma potrebbe trovare il suo ingresso anche a livello normativo, all’interno del Regolamento o delle specifiche tecniche.

La conclusione è che, come amministrativisti, se abbiamo una norma che presuppone ed incoraggia a collegare atti a documenti nello spirito di efficienza che contraddistingue il processo amministrativo telematico, ed una che premia chi lo fa a livello di tariffe, la realtà, purtroppo, è che questo nei fatti non è possibile.

Non sorprende, e non stupisce più di tanto, sapere che i colleghi civilisti non hanno nessun problema in tal senso, quanto che in qualche anno di vigenza del processo amministrativo telematico in pochissimi di noi se ne siano accorti.

Il che a dire che dal lato della formazione abbiamo ancora molta strada da fare, dovendo questa passare dall'essere (pur necessario) approfondimento degli aspetti formali a stimolo culturale verso le potenzialità offerte dal sistema.

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