Manufatti precari: a quali condizioni sono esenti da titolo edilizio

8 maggio 2014
Jesus Cortinovis
Non richiedono licenza edilizia solo quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso (es. baracca per l'impianto e la conduzione di cantiere edile, capannone eretto in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi, ecc.).


Il TAR Sicilia Palermo, sezione III, con la sentenza n. 2333 del 2 dicembre 2013 è tornato sul tema dei manufatti precari, precisando quando possono essere ritenuti tali e pertanto essere edificati e mantenuti senza uno specifico titolo edilizio. In tal senso il TAR ha infatti precisato che ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale.

In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo (fra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6519; T.A.R. Sicilia, sez. I, 8 luglio 2002, n. 1936; sez. III, 15 febbraio 2006, n. 394, 10 dicembre 2012, n. 2600).

In tal senso, secondo il TAR, la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti (uno strutturale e l’altro funzionale):

a) l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo (C.G.A., 9 dicembre 2008, n. 955), né deve essere chiusa in alcun lato (cfr., fra le tante, C.G.A. 19 ottobre 2009, n. 923; T.A.R. Sicilia, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1913; 10 novembre 2011, n. 2085; sez. II, 26 luglio 2011, n. 1481);

b) inoltre, occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo (nella fattispecie, correlata – come sopra evidenziato - a esigenze continuative connesse all’attività d’impresa) non può considerarsi precaria (C.G.A. 20 gennaio 2008, n. 28).

Ne deriva, che nel caso specifico esaminato dal TAR con la sentenza in commento, un box metallico (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, bensì esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di emittenti radiofoniche, pertanto non vi è dubbio circa la necessità di richiedere ed ottenere un titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio (in tal senso, T.A.R. Sicilia, sez. II, 3 aprile 2012, n. 676).

La sentenza del TAR Sicilia Palermo, sezione III, n. 2333 del 2 dicembre 2013 è disponibile sul sito della Gustizia amministrativa a questo indirizzo

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